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Confronto tra il Conto Termico e la nuova Detrazione 65%

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Nel mentre ci si attendeva al più una proroga dell’incentivazione del 55 % per qualche altro mese e poi un concreto irrobustimento del sistema Conto Termico, il Consiglio dei Ministri  ha approvato – nell’ambito di un decreto di  recepimento della direttiva 2010/31/UE finalizzato alla definizione delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea – una rimodulazione in aumento delle detrazioni previste dalla l. 296/2006(dette detrazione 55%) portando il limite di detraibilità  al 65% ed estendendone la durata  fino al 31 dicembre 2013 per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, riguardanti l’isolamento di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e l’installazione di finestre comprensive di infissi,  che delimitino lo spazio interno da uno spazio esterno o non climatizzato e, fino al 31 dicembre 2014 per le spese documentate relative agli stessi interventi che però costituiscano ristrutturazione importante dell’intero edificio, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali (leggi Detrazione 65%, i lavori privati e condominiali ammessi e la spesa agevolabile)

Dalla bozza del provvedimento  attualmente in circolazione ed in attesa della pubblicazione del testo ufficiale possiamo fare alcune semplici considerazioni comparative (per leggere tutta la documentazione vai alla Pagina Speciale Detrazione 65%).

La recente approvazione del Conto Termico e la complessa e costosa architettura che ne permette l’attuazione miravano a spostare il peso della incentivazione dalla fiscalità generale alla bolletta del gas.

Il recentissimo provvedimento del Consiglio dei Ministri invece continua a far ricorso al sistema delle detrazioni e porta gli incentivi al 65% delle spese affrontate per la realizzazione di coibentazioni, sostituzioni infissi e installazione caldaie a condensazione (queste ultime però possono beneficiare del 65% solo se ricomprese in interventi che costituiscano ristrutturazione importante dell’intero edificio), ma esclude da detta modalità di incentivazione pompe di calore, solare termico e solar cooling, caldaie a biomassa, scaldacqua a pompa di calore, per le quali anche per i privati resta  solo la possibilità di ricorrere agli incentivi del Conto Termico (leggi anche Esclusione dalla Detrazione 65% delle pompe di calore, una svista?).

Si precisa quindi che allo stato dal 1° luglio 2013 per interventi su singole unità immobiliari da parte di soggetti privati la sostituzione delle caldaie con caldaie a condensazione non può più beneficiare delle detrazioni con il sistema del 55 % ora 65 %, ma i soggetti interessati privati potranno ancora fino al 31/12 utilizzare il sistema del 50 %,mentre i soggetti pubblici potranno utilizzare ovviamente il Conto Termico.

Nella tabella seguente è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra la Detrazione 50%, i Titoli di efficienza energetica, la Detrazione 65% e il Conto Termico (scarica la Tabella di confronto in formato PDF).

Tabella confronto tra conto termico e detrazione 65%

Ricordiamo che tante altre informazioni, esempi di calcolo e un utile compendio esplicativo ed esemplificativo delle modalità di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica si può trovare nel recentissimo volume Il Conto Termico, acquistabile a prezzo scontato su Libreriaprofessionisti.it.

Aggiornamento: consulta il nuovo post di analisi delle detrazioni e del Conto Termico a seguito dell’uscita del DL 63/2013


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6 Commenti

  1. Consiglio di correggere questa informazione e di eliminare la Tabella A, poiché nel testo DL 63 pubblicato in G.U. 5.6.2013 NON COMPAIONO questa Tabella né i nuovi limiti di trasmittanza termica né l’obbligo delle valvole a condensazione.

    • Buongiorno Pietro, leggendo l’articolo si richiama chiaramente il riferimento alla bozza del decreto e non alla sua versione ufficiale. Oggi abbiamo pubblicato un post che spiega illustra la “scomparsa” dell’allegato dal testo pubblicato in Gazzetta Detrazione 65%, dal DL 63/2013 sparisce l’allegato dello scandalo . In calce a questo post abbiamo anche inserito un “aggiornamento” per spiegare la cosa anche a chi leggesse questo contributo.

  2. Buongiorno,
    in scia al commento di cui sopra rilevo che andrebbe inserita nell’articolo di aggiornamento rispetto al testo effettivamente approvato e pubblicato l’informazione che il 65% per le caldaie a condensazione ora VALE comunque SEMPRE, a prescindere che si ristrutturi o meno.

  3. a proposito di conto termico, in occasione di rifacimento della guaina del lastrico solare, con sistemazione chianche, ho letto l’obbligo, sin dal 2007, di eseguire intervento termico come da tabelle di legge.
    Con la nuova normativa di giugno 2013 è sempre confermato tale obbligo condominiale?
    grazie

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