
Gli incentivi previsti dal Conto Termico non sono cumulabili con le detrazioni previste dalla legge n. 296/2006 e s.m.i. (la c.d. Detrazione 55%) e dal d.P.R. 917/1986 e s.m.i. (il cosiddetto 36% ora Detrazione 50%) né con i titoli di efficienza energetica . Ci si pone quindi il problema di quale strumento utilizzare al fine di poter al meglio sfruttare gli incentivi pubblici esistenti, in quanto il decreto Conto Termico contribuisce alla realizzazione di interventi che possono beneficiare anche di altre forme di incentivi (sul Conto Termico, consulta il nostro dossier online) .
Come di seguito vedremo è il reddito, a parità di interventi, la principale discriminante attorno alla quale ruota la convenienza della scelta tra il Conto Termico e le detrazioni fiscali al 55 per cento (consulta il nostro Speciale Dossier Detrazione 55%).
Il Conto Termico presenta molte differenze rispetto alla Detrazione 55%, di esse solo alcune possono considerarsi completamente positive per i potenziali fruitori.
Fra le differenze che sicuramente vanno considerate da evidenziare positivamente vi sono :
1. la riduzione ad un periodo che va dai due a cinque anni del tempo di erogazione dell’agevolazione (era di dieci anni con la Detrazione 55%);
2. la possibilità della fruizione degli incentivi anche da parte della Pubblica Amministrazione;
3. il fatto che la gestione dell’incentivazione venga curata dal GSE, soggetto che ha dato prova di grande efficienza anche nella gestione di pratiche complesse e in periodi critici, con la conseguenza che il GSE si trova a gestire la quasi totalità dei sistemi di incentivazione miranti a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico (Enea svolge il ruolo di struttura tecnica di supporto al GSE);
4. l’incasso diretto degli incentivi e quindi di denaro fresco, rispetto alla possibilità di fruire di una detrazione fiscale, il che sarà apprezzato soprattutto da Aziende e professionisti e comunque da tutti i Soggetti che non hanno la sicurezza di avere un reddito tale e prolungato nel tempo, che garantisca per ben dieci anni la possibilità di aver sempre imposte da versare, da cui detrarre i benefici conseguenti all’intervento effettuato;
5. il fatto che la spesa per l’incentivazione ricada non sulla fiscalità generale ma sul costo del mc di gas naturale distribuito;
6. la possibilità di fruire di incentivi di consistente entità percentuale rispetto al valore di acquisto e di installazione degli impianti stessi (ciò solo per gli interventi di sostituzione o di installazione di caldaie a biomassa o di termo camini o per interventi di solare termico) .
Fra le differenze meno favorevoli ai cittadini si evidenzia:
1. Il fatto che il Conto Termico restringe alla sola Pubblica Amministrazione la possibilità di fruire degli incentivi per la realizzazione di isolamento di pareti, tetti e pavimenti, la sostituzione di infissi, la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione e l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;
2. La limitatezza delle risorse rese disponibili (pari a 900 milioni all’anno contro gli oltre 2.500 milioni portati in detrazione nel 2010 nel sistema della Detrazione 55%) ;
3. I limiti prestazionali minimi piuttosto stringenti;
4. la documentazione da presentare sicuramente più corposa (e costosa) di quella richiesta in precedenza per la Detrazione 55%;
5. Il fatto che il Conto Termico per alcuni interventi, prevede di incentivare solo una percentuale della spesa, e impone anche un costo unitario, specifico per unità di misura, mq, piuttosto che kWt, massimo ammissibile e un valore di incentivo massimo erogabile.
Attesa tale scarsità di risorse sarà fondamentale la capacità di essere tempestivi nell’avvio delle procedure e nell’inoltro della domanda di incentivazione. In ogni caso fino al 30 giugno 2013, gli utenti privati potranno almeno scegliere se avvalersi delle detrazioni del 55%, del Conto Termico o delle ristrutturazioni edilizie (d.P.R. 917/1986), che possono comprendere anche interventi di risparmio energetico.
Nella tabella seguente (scarica qui la tabella in formato PDF) è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra Detrazione 50% (36%) , Titoli di efficienza energetica, Detrazione 55% e Conto Termico.


Le detrazioni fiscali sulla casa 2017
Nuova edizione, aggiornata alla Legge di Stabilità 2017, e ampliata della Guida in formato ebook,, che si propone di fornire risposte esaurienti, specifiche e risolutive sul tema delle agevolazioni fiscali in edilizia.
La prima parte è dedicata all’Ecobonus con un’analisi sull’incentivo fiscale (cos’è, chi ne può beneficiare, i tipi di intervento, le spese detraibili, gli adempimenti richiesti, i casi di esclusione), domande e risposte e case history che toccano le problematiche più frequenti ma meno chiarite su questi temi (Ripartizione delle spese, intestazione fatture e bonifici, installazione serramenti, cessione del credito).
La seconda parte è dedicata alla detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sul Bonus Mobili con una breve analisi (cos’è, chi ne può beneficiare, i tipi di intervento, le spese detraibili, gli adempimenti richiesti), domande e risposte e Case history che toccano le problematiche più frequenti ma meno chiarite su questi temi (interventi antisismici, sostituzione sanitari e caldaia, condominio minimo)
Ogni quesito ed ogni caso è corredato da spiegazioni pratiche, riferimenti di legge e, soprattutto, dall’esperienza di chi ha lavorato sul campo e ne ha affrontato le problematiche.
Proprio per questo l’e-book sarà utile tanto al contribuente, che cerca consigli da applicare alla sua situazione, quanto ai professionisti tecnici e fiscali, agli artigiani e ai rivenditori di beni e servizi detraibili, che troveranno i giusti suggerimenti da dare ai loro clienti il tutto con un linguaggio chiaro, esauriente, rigoroso e privo di ambiguità.
Contiene un applicativo in excel per il calcolo della ripartizione spese tra più beneficiari.
Fabio Fusano, Consulente d'azienda
Ottimo articolo riassuntivo!
PER IL CONTO TERMICO E’ PREVISTA ANCHE LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE A GPL DI USO RESIDENZIALE IN QUANTO NON TROVO SPECIFICAZIONE SE NON PER SERRE O FABBRICATI RURALI.
PRECISO CHE IL GPL E’ UN GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO E QUINDI DA FONTI NON RINNOVABILI COME LE BIOMASSE.
Si precisa che sono ammessi agli incentivi del Conto Termico esclusivamente i generatori di calore a biomassa installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, di generatori di calore per il riscaldamento delle serre esistenti o per il riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
Solo per gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione effettuati nelle aree non metanizzate esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agli incentivi di cui al decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali da ottenere, ai sensi del Decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.
Resta però ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinquies del decreto legislativo 152/2006. Sono esclusi dall’incentivo gli impianti che utilizzano per la generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Infine però occorre precisare che per le sole Aziende Agricole è ammessa all’incentivazione anche l’installazione ex novo (non in sostituzione di impianti preesistenti) di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.
Vorrei sostituire la vecchia caldaia a gasolio con una caldaia a pellets. Sapete dirmi se rientro nel conto termico? Se si cosa devo fare per usufruire di questa agevolazione?
Buongiorno Tiziano,
sì può farlo, sono ammessi infatti agli incentivi i generatori di calore installati in sostituzione di generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.
Per le modalità di richiesta incentivi deve consultare il decreto 28/12/2012, l’allegato tecnico per selezionare l’apparecchio da acquistare e le regole applicative del GSE e seguire le istruzioni ivi contenute.
Il testo “Il Conto Termico” potrebbe aiutarla offrendole una sintesi operativa di come procedere.
Buongiorno. A quali incentivi posso eventualmente accedere sostituendo una vecchia caldaia a gas con una a condensazione ed avendo installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria? Grazie.
Buongiorno,
le Pubbliche Amministrazione possono sostituire gli impianti di climatizzazione invernali e le caldaie esitenti con quelle a condensazione.
Per accedere al Conto Termico, Sono obbligati a sostituire l’intero impianto, quindi, anche i radiatori, termosifoni, termconvettori oppure è sufficiente sostituire la caldaia e lasciare inalterato l’impianto di distribuzione e di propagazione di calore?
Grazie.
salve e intanto complimenti per il sito e le spiegazioni.Ho una domanda da 1 milione di dollari.ho acquistato circa 3 anni fa una caldaiaa condenzazione a gpl 34 kw per il mio appartamento di 100 mq.totalmente sbagliatotutto:troppo grande,problemi con la caldaia,e gpl costoso.cmq ho porteto la spesa in detrazione 55%.adesso son deciso a cambiarla e passare al pellet con puffer e quantaltro.Cosa posso dettrarre io? posso fare il conto energia? o mi deo assorbire tutta la spesa?
[…] L’Ing. Massimo Scuderi ha realizzato per il nostro quotidiano un post che analizza differenze e caratteristiche delle detrazioni fiscali 55% e 50% (36%) e il Conto Termico: Conto Termico, Detrazione 50% e 55% a confronto […]