Idoneità tecnico professionale, niente verifica per formazione e idoneità sanitaria

Scarica PDF Stampa

Le imprese e i committenti non sono obbligati, in sede di verifica dell’idoneità tecnico professionale, di chiedere ai lavori autonomi cui si rivolgono documenti che attestino formazione e idoneità sanitaria. Sono queste le conclusioni della Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro, in risposta a una richiesta di chiarimenti in merito da parte dei costruttori edili dell’ANCE.

In sostanza, l’associazione dei costruttori aveva chiesto delucidazioni relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII del d.lgs. 81/2008 (comma 2, lettera d)) circa la documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per dimostrare l’idoneità tecnico professionale prevista per operare in cantieri temporanei o mobili.

Gli esperti della Commissione Interpelli del Ministero del lavoro hanno sgombrato il campo dai dubbi, rilevando che “con la modifica introdotta dal d.lgs. 106/2009 (…) il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti” dal decreto stesso.

Si pone quindi in evidenza come la presentazione degli attestati di formazione e di sorveglianza sanitaria non sia obbligatoriamente da richiedere da parte del committente nei casi di un lavoratore autonomo, ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale, tranne che nei casi espressamente previsti da disposizioni speciali anche in attuazione del Testo Unico Sicurezza.

“Pertanto”, concludono gli esperti del Ministero del lavoro, “un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche a esigere al medesimo l’esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria”.

La conseguenza, quindi, è che risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione relativa a formazione e idoneità sanitaria, sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo di questi requisiti.

Ciò non toglie, chiariscono dal Ministero del lavoro, che il committente abbia la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli, minimi, individuati dall’allegato XVII.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento