Impianti tecnologici, chiarimenti AVCP sulla qualificazione OG11

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L’Authority di vigilanza sui contratti pubblici ha diffuso il comunicato n. 80/2013 per fornire chiarimenti sul regime di qualificazione delle imprese nella categoria OG11 (impianti tecnologici), regime, ricordiamo, introdotto dal regolamento di attuazione dei Contratti Pubblici (d.P.R. 207/2010).

I chiarimenti riguardano pertanto l’art. 79, comma 16 del Regolamento, che recita:

Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere  specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di  cui all’allegato A, almeno la  percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal  presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

– categoria OS3: 40%

– categoria OS28: 70%

– categoria OS 30: 70%

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei  lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo  dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti  a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati  unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini  dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come  appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a  ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

– categoria OS3: 10%

– categoria OS28: 25%

– categoria OS30: 25%”.

Queste le linee interpretative della AVCP in merito, contenute nel comunicato 80/2013:

In relazione alle possibili interpretazioni della lettera della norma sopracitata, laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al riconoscimento della categoria OG11 le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle categorie OS3, OS28 e OS 30 genericamente riferite ai “requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo“, si ritiene di aderire ad un’interpretazione volta a circoscrivere la portata della medesima disposizione ai soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”).

In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia  la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura  tecnica ed il costo del personale.

In altre parole, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
– categoria OS3: 40%;
– categoria OS28: 70%;
– categoria OS30: 70%.

Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un  importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.

Le medesime considerazioni  valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.

In relazione alla problematica  riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta  adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua  la categoria in esame come “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.

L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di  tale importo nelle singole categorie specialistiche.

Sulla scorta di tale  impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata  idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 come sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati  esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30.

Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della  normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del d.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi  ai principi sopra espressi.

Il riscontro da parte dell’Autorità di attestazioni rilasciate in regime del d.P.R. 207/2010 in difformità delle norme regolamentari in materia e delle indicazioni contenute nel presente Comunicato comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti.

Fonte AVCP

Redazione Tecnica

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