Società tra professionisti, ecco le prime indicazioni delle Entrate

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Per quanto riguarda i soci professionisti, l’utile prodotto dalle Società tra professionisti (Stp) e diviso tra i soci viene classificato come reddito da lavoro autonomo. Quindi, i contributi si continuano a pagare alla Cassa di Previdenza.

In linea di massima si dovrebbe applicare, per quanto riguarda i soci professionisti, ciò che era già stato affermato con la Risoluzione 118/2003 sulle società di avvocati: i redditi prodotti sono redditi da lavoro autonomo (si veda l’articolo 53 del Tuir).

Per quanto riguarda i soci non professionisti, si seguiranno due direzioni:
– se il socio non professionista non è un imprenditore, si rimane nel campo del lavoro autonomo e si applica l’Irpef sulla quota di utile incassata;
– per quanto riguarda il socio imprenditore, l’utile va ad accumularsi con il reddito d’impresa, in base alle regole della trasparenza.

La fattura emessa dalla Società tra professionisti dovrà essere soggetta al contributo creativo del 4% a carico del cliente. Una volta incassato, questo contributo integrativo andrà versato alla cassa di previdenza della categoria. I compensi saranno soggetti al 20% della ritenuta d’acconto.

Sono queste le prime linee guida che l’Agenzia delle Entrate ha indicato per quanto riguarda il nodo contributivo delle Stp. Una risoluzione, che verrà pubblicata tra quelche giorno dalla stessa Agenzia delle Entrate, conterrà tutte queste indicazioni, rimaste ignote fino a ora, a quasi un mese dalla pubblicazione in Gazzetta del regolamento, avvenuta il 6 aprile, e a una settimana dall’entrata in vigore del regolamento stesso, il 22 aprile.

Fonte delle informazioni: Italiaoggi.it

Redazione Tecnica

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