Società tra professionisti, breve glossario per non rischiare incomprensioni

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La composizione della Società tra professionisti (Stp) può essere complessa e occorre avere ben chiaro cosa bisogna fare per portare a realizzazione la sua costituzione. Per conoscere i passi da seguire potete leggere l’articolo Società tra professionisti, i passi da seguire per la costituzione delle STP pubblicato qualche settimana fa.

Oggi vogliamo parlare invece di alcuni espressioni o termini importanti e dei quali è necessario conoscere il significato nel contesto della Stp, per non incorrere in incomprensioni, sia se si è clienti, sia se si è soci. Ma soprattutto se si è clienti.

Nei giorni passati abbiamo utilizzato spesso i termini e le espressioni di cui cercheremo di rendere chiaro il significato. Le parole sono: ausiliari, conflitto d’interesse, responsabilità disciplinare del socio professionista, società multidisciplinare e sostituti.

Chi sono gli ausiliari?
Sono quelli a cui si può rivolgere il socio professionista per eseguire l’incarico. Gli ausiliari rimangono sotto la guida del socio professionista, il quale si avvale della loro collaborazione.
I nomi degli ausiliari, le loro qualifiche personali e i loro titoli devono essere comunicati al cliente quando si verifica il primo contatto.

Conflitto d’interesse
La Stp, sempre al momento del primo contatto, deve fornire alcune informazioni al cliente, tra le quali l’eventuale presenza di conflitto d’interesse (interessi coincidenti) tra cliente e società, anche determinata dalla presenza di soci di capitale.

Responsabilità disciplinare del socio professionista
I soci professionisti devono rispettare e rispondere del codice deontologico dell’Ordine o del Collegio di cui fanno parte. L’iscrizione a tali organi comporta il rispetto di un codice deontologico (diverso da un Ordine all’altro) e l’assunzione di responsabilità. Se il codice non viene rispettato, il socio professionista ne paga le conseguenze. Come? Leggi qui.

Società multidisciplinare
La Società tra professionisti vera e propria è quella non multidisciplinare. La Stp può però anche esercitare più attività professionali. Anche per la Stp multidisciplinare è prevista l’iscrizione all’Ordine o al Collegio, in questo caso relativo all’attività individuata come prevalente, a partire dello statuto della Società. Anche la Stp multidisciplinare può essere costituita come società di persone, di capitali o cooperativa (nel caso della società cooperativa il numero di soci deve essere uguale o superiore a tre).

Chi sono i sostituti?
Durante lo svolgimento di attività particolari, se si verificano esigenze che non sono state previste perché erano imprevedibili, il socio professionista può rivolgersi a professionisti che possono intervenire in suo aiuto. I professionisti esterni che intervengono sono i sostituti. I loro nominativi devono essere comunicati subito, al primo contatto, al cliente, con relativa indicazione delle qualifiche. Il cliente può comunicare, entro tre giorni dalla comunicazione, il proprio dissenso nei confronti del sostituto, o dei sostituti.

Redazione Tecnica

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