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Società tra professionisti, ancora molti i dubbi dei tecnici

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In questi ultimi giorni abbiamo analizzato i punti fondamentali e più difficilmente comprensibili della “struttura” delle Società tra professionisti (Stp) così come tale struttura viene, in qualche modo, descritta dal relativo Regolamento entrato in vigore lunedi 22 aprile, giorno a partire dal quale si possono costituire le nuove Società. Abbiamo scritto di responsabilità disciplinare, di obblighi verso il cliente, di caratteristiche e compiti dei soci, sulla forma di società da scegliere e su altro. Se desiderate essere aggiornati, seguite gli aggiornamenti della pagina dedicata alle Società tra professionisti.

Ora prestiamo invece attenzione ai Consigli Nazionali e alle loro posizioni sul Regolamento. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e quello degli Architetti hanno reso note due Circolari, riguardanti le Società tra professionisti: gli ingegneri hanno pubblicato la Circolare n. 203/2013, gli Architetti la n. 40. Di fatto, i due documenti non risolvono alcuni problemi importanti e non danno risposte agli interrogativi rimasti in sospeso. Segno delle difficoltà che i professionsiti tecnici incontrano nel recepire il Regolamento Stp, che non si può certo definire illuminante.

Criticità rilevate dai tecnici
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri fornisce delucidazioni in merito al regolamento, in attesa di un vademecum  esplicativo del Centro Studi. In particolare, a parte la semplice lettura di alcuni punti del regolamento (come quelli riguardante gli ambiti di operatività, il conferimento dell’incarico, gli obblighi informativi alla clientela, l’incompatibilità dei soci e loro requisiti di onorabilità, la cancellazione dall’albo, il regime disciplinare della società, l’ iscrizione alla sezione speciale dell’Albo), gli ingegneri rilevano alcune criticità sull’iscrizione al registro delle imprese e all’albo disciplinare.

La Circolare del CNI rileva che l’indicazione prevista dal Regolamento circa l’iscrizione presso l’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività prevalente può creare incongruenze. Questo renderebbe inattuabile un controllo deontologico sulle società multidisciplinari. Sarebbe stato il caso di fare iscrivere le Stp a tutti gli albi o registri dei professionisti che la compongono. La mancata iscrizione a tutti gli albi lascia troppi margini a comportamenti opportunistici ed elusivi.

L’attività “formalmente prevalente” (cioè formalizzata nello statuto) può non coincidere con quella “effettivamente prevalente” e la Società tra professionisti potrebbe essere iscritta nell’albo o registro il cui controllo deontologico incide meno sull’attività vera. Per quanto concerne l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo, la circolare del CNI non fornisce indicazioni particolari alle sezioni provinciali.

La Circolare degli Architetti
Anche gli Architetti, nella loro Circolare n.40, non fanno un’analisi critica del contenuto del documento, e nemmeno del problema dell’iscrizione alla sezione speciale presso l’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività prevalente della Stp: anche il CNAPPC si limita sostanzialmente a una lettura del testo.


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1 COMMENTO

  1. Sono un ingegnere iscritto all’Albo di Catanzaro e mia moglie un architetto iscritto all’Albo di Catanzaro. Abbiamo una società di capitale (srl), già costituita, nella quale unici soci siamo io e mia moglie. Possiamo considerarci una società di professionisti? I curricula professionali passano automaticamente alla società di capitali? Ci possiamo cancellare dai rispettivi Albi e iscrivere la società all’Albo Speciale presso l’Ordine degli Architetti o degli Ingegneri? Si può partecipare alle gare con la società di capitali e chiudere le partite IVA dei singoli professionisti operando di fatto una sorta di cessione di ramo di azienda (incarichi in essere dai professionisti alla società di professionisti)?

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