Direzione lavori: le responsabilità del progettista

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Gestione della fase esecutiva dei lavori, attività tecnica, amministrativa e contabile, responsabilità del progettista, incarico e parcelle, prevenzione incendi e infortuni, collaudo. Sono molteplici e tutti importanti gli aspetti legati alla direzione lavori. Partendo da questo presupposto, l’arch. Marco Agliata ha realizzato per i tipi Maggioli la nuova versione de La Guida Essenziale alla Direzione Lavori , aggiornata con il d.l. 35/2013.

E proprio in occasione dell’uscita della nuova edizione di questo apprezzatissimo manuale, dedichiamo un breve ciclo di post di approfondimento focalizzati, in generale, alla direzione lavori.

Affrontiamo come primo argomento quello, sempre estremamente delicato, della responsabilità del progettista anche in virtù della pratica quotidiana di chi, come CTP o CTU, si occupa della materia del contenzioso in edilizia (su questo ultimo tema segnaliamo l’editoriale dell’ing. Fulvio Re Cecconi, pubblicato sul sito Ingegneri.cc).

Sul tema della responsabilità del progettista occorre chiarire un punto di fondo legato al tipo di rapporto che lega il progettista al committente. Nell’assumere un incarico professionale (pubblico o privato), il progettista contrae un’obbligazione di risultato.

Cosa significa in concreto? Vuole dire che la prestazione del tecnico non ha per oggetto la sola stesura di un progetto ben definito, ma si concretizza nel raggiungimento del risultato richiesto dal committente, che coincide con l’effettiva realizzabilità dell’opera secondo le aspettative dello stesso committente.

Esistono, di fatto, due categorie di responsabilità del progettista: la responsabilità contrattuale e la responsabilità derivante dal compimento di un fatto illecito. Nel primo caso la responsabilità è legata a inadempienze di natura contrattuale; nel secondo caso, invece, si tratta di predisposizioni impartite dal progettista nella preparazione degli elaborati o calcoli strutturali oppure gravi omissioni compiute nella redazione del progetto stesso, le cui conseguenze hanno causato dei danni a persone o cose.

In altri termini, quando si valutano le responsabilità del progettista, sono due gli aspetti da analizzare attentamente: l’aspetto tecnico del progetto e l’iter autorizzativo.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico si deve prestare attenzione ai possibili “errori” che possono nascere da una non corretta valutazione dello stato di fatto (rilievi, stato effettivo dei luoghi, sondaggi, preesistenze archeologiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.) oppure problemi che possono emergere per soluzioni o scelte tecniche non adeguate alle condizioni effettive.

Nel caso dell’iter autorizzativo, oltre alle difficoltà sui tempi di conclusione dei vari percorsi, si possono determinare problemi legati alla mancata valutazione di tutti i vincoli presenti nell’area sottoposta a lavori (le inadempienze in questi casi possono ritardare o bloccare i lavori, talvolta anche in modo permanente). Da non sottovalutare anche il rischio di un possibile incremento dei costi progettuali legati, per esempio, alle prescrizioni derivanti dalle varie autorizzazioni e che, dunque, investono in pieno il tema della responsabilità del progettista.

Esistono ovviamente strumenti per tutelare il progettista da eventuali errori. Pensiamo, ad esempio, all’assicurazione RC professionale, che sarà obbligatoria a partire da agosto 2013 per i lavori pubblici (consulta anche il nostro Dossier assicurazione RC professionale), come previsto dall’art. 111 del Codice dei Contratti (d.lgs. 163/2006).

In realtà, però, tale polizza viene stipulata sul progetto esecutivo che conclude la fase progettuale, ma non delimita con chiarezza i possibili danni che possono essere imputati al progettista.

Infine, giova ricordare che la mancata applicazione, nella quasi totalità degli appalti pubblici, della procedura di verifica-validazione del progetto da parte della Stazione Appaltante (nel caso, ovviamente, di appalti di lavori pubblici) ha come conseguenza pratica quella di non poter rinviare a questo passaggio un ulteriore controllo del progetto eseguito, con le relative assunzioni di responsabilità tra progettista e committente pubblico.

Insomma, nella valutazione complessiva della responsabilità del progettista va, comunque, sempre tenuta presente la determinazione che viene fatta dal giudice sul grado di colpa (colpa lieve o colpa grave), sulla base delle condizioni in cui si è venuta a creare l’attribuzione di responsabilità.

Redazione Tecnica

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