Detrazione 55%, il mancato invio all’ENEA dei modelli è sanabile

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Buone notizie per chi avesse dimenticato di inviare, entro tre mesi dalla fine dei lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, i modelli previsti dalla normativa. La dimenticanza, infatti, non fa automaticamente decadere il diritto di usufruire della detrazione 55%, come ha avuto modo di precisare l’ENEA stessa con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale.

In particolare, l’ENEA cita l’art. 2 del d.l. 16/2012 (convertito in legge 44/2012) che recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Per non perdere il diritto a godere della detrazione 55% l’ENEA ribadisce che l’invio della documentazione venga eseguita entro il 30 settembre 2013.

Per quanto riguarda la sanzione da versare, invece, il consiglio è quello di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate anche attraverso il loro numero verde 848 800444 (leggi tutte le FAQ ENEA sulla Detrazione 55%)

Anche in base a un recente interpello dell’ENEA agli esperti dell’Agenzia delle Entrate, quindi, per gli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa ad ENEA, ora sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni “utili” è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. E per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013.

Redazione Tecnica

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