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Le competenze dei professionisti per la prevenzione incendi

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Come ben sanno tutti i professionisti della prevenzione incendi, con il d.m. 20 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, è stata varata la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Esulando per il momento dalle questioni tecniche, uno dei temi più delicati della prevenzione incendi riguarda le competenze dei professionisti. Sono loro, infatti, a svolgere l’attività connessa all’antincendio, anche attraverso la predisposizione di certificazioni e redazione di progetti sottoscritti sotto la propria responsabilità.

Abbiamo avuto modo, in passato, di trattare diffusamente l’argomento delle competenze relative alla prevenzione incendi e le responsabilità dei tecnici, intervistando Maurizio Vandi, componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Ministero degli interni (leggi l’intervista a Vandi), e il comandante dei VV.FF. della Provincia di Rimini, ing. Giovanni Di Iorio (leggi l’intervista a Di Iorio).

Oggi torniamo sull’argomento delle competenze dei professionisti, facendoci aiutare da Mario Di Nicola, apprezzato autore di manuali tecnici per la casa editrice Maggioli e autore del recente volume I nuovi procedimenti di prevenzione incendi dopo il d.m. 20/12/2012.

“Esistono due livelli di competenze per affrontare il discorso della prevenzione incendi”, scrive Di Nicola, “le competenze generali e le competenze specifiche”.

Competenze generali della prevenzione incendi
La predisposizione della documentazione di progetto per le domande di esame di conformità può essere effettuata da tutti i tecnici iscritti nei competenti albi professionali (geometri, periti edili, periti industriali, ingegneri, architetti), mentre per gli adempimenti relativi alle altre forme di dichiarazione devono essere effettuati da tecnici in possesso di requisiti specifici.

Competenze specifiche della prevenzione incendi
Il d.m. 25 marzo 1985 Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla l. 818/1984 prevede che le certificazioni di prevenzione incendi possano essere rilasciate solo da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso di specifici requisiti:

– abbiano un’anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale (le nuove disposizioni hanno eliminato il requisito dell’anzianità, come anche detto da Vandi nell’intervista);

– attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi organizzato da un Comando dei vigili del fuoco.

Il decreto prevede anche altri casi di possibilità di firma delle relazioni qualificate, riconducibili a situazioni quali:

– professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;

– appartenenza per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei VV.FF: ed abbiano cessato di prestare servizio;

– componenti per almeno due anni del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi;

– responsabili per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell’ambito di attività soggette a prevenzione incendi, che dispongano della apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;

– anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all’albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale nella materia della sicurezza antincendio.


5 Commenti

  1. La legge 818 è morta e sepolta….i 10 anni di iscrizione all’albo per diventare professionista antincendio non sono più valevoli ecc ecc
    prima di pubblicare le cose accertatevi !!!!

  2. Secondo le più recendi disposizioni normative, l’iscrizione agli elenchi “818” non contempla più i casi di iscrizione decennale e quinquennale con maturata esperienza, ma SOLO quello di iscrizione all’albo con corso (da 120 ore e non più 90) ed esame superato. Non è notizia di ieri, ma di quasi 2 anni fa. Aggiornatevi!

  3. La legge 818/1984 viene citata nel titolo del d.m. 25 marzo 1985, norma a tutt’oggi vigente, e riportata anche nell’elenco delle “Norme vigenti” del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area Prevenzione Incendi. Successivamente sono intervenuti decreti, circolari, chiarimenti e disposizioni che regolano la materia di autorizzazione e iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi.

  4. A completamento di quanto riferito prima,dal sito del Ministero dell’Interno può essere scaricato un PDF in cui si fa presente come la legge 818 è stata superata dal d.P.R. n. 151/2011 per quanto riguarda il NOP (Nulla osta provvisorio), ma prevedeva anche disposizioni relative per l’iscrizione e la formazione degli elenchi di tecnici della prevenzione incendi che, successivamente, ha avuto uno sviluppo progressivo.

  5. con questo decreto, il professionista progettista di un impianto idranti, può anche non essere un DM 818 , sarà poi il certificatore che dovrà verificare l’esatta realizzazione e progettazione ?
    Forse conveniva lasciare le competenze antincendio ai soli prof. DM.818 , per non rischiare di eventuali adeguamenti per le certificazioni di corretto funzionamento..
    Il calcolo della resistenza al fuoco delle strutture , può farlo anche un perito edile, mentre la certificazione di resistenza solo il prof. DM.818 , non mi sembra molto coerente ?!

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