
Mancano ormai solo due mesi al 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220 del 22 dicembre 2012), e la nostra Redazione prosegue nell’esame di alcuni degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina, che modificherà le norme che regolano il condominio degli edifici.
Oggetto di questo post è l’analisi dell’art. 1122-ter del codice civile, introdotto proprio dalla riforma del condominio, relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni.
Vediamo dunque quali sono i limiti e le prescrizioni riguardanti questo aspetto, che abbraccia anche il tema della privacy.
Per affrontare con competenza l’argomento, ci facciamo aiutare dall’avv. Davide Sole che ha recentemente pubblicato, per i tipi Maggioli, il Codice del nuovo condominio commentato con formulario.
Ricordiamo ai nostri lettori che per essere informati su tutti gli aspetti della riforma del condominio realizzata con la legge 220/2012 è possibile consultare il nostro Speciale Dossier Riforma del Condominio, costantemente aggiornato con notizie e approfondimenti tematici.
Ediltecnico.it Quali sono le maggioranze richieste dalla nuova riforma del condominio per chi decide di installare impianti di videosorveglianza nelle parti comuni del proprio condominio?
Davide Sole. Il nuovo articolo 1122-ter del codice civile stabilisce espressamente che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza debbano essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Ediltecnico.it Supponiamo che la deliberazione passi, cosa deve fare l’amministratore di condominio?
Davide Sole. Anzitutto occorre premettere che i sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni degli edifici non violino la privacy di tutti coloro che di tali spazi sono i fruitori. In altri termini, l’installazione delle telecamere è consentita solo se le altre misure siano ritenute insufficienti e sia l’unica soluzione percorribile, anche da un punto di vista dei costi.
Ediltecnico.it Ma tornando agli obblighi dell’amministratore di condominio…
Davide Sole. Sono tre gli adempimenti di legge necessari. Occorre acquistare e posizionare dei cartelli che informino i visitatori dell’esistenza delle telecamere. In secondo luogo è necessario che l’amministratore del condominio indichi i motivi della videosorveglianza e, terzo, è obbligatorio cancellare le immagini entro 24 ore dalla registrazione.
Ediltecnico.it Lei ha detto che l’installazione di telecamere nelle parti comuni va considerata come una sorta di ultima ratio. Quando allora la videosorveglianza diventa illegittima?
Davide Sole. Deve ritenersi illegittima la videosorveglianza dei luoghi in cui non si sono mai verificati furti o intrusioni di terzi estranei.
Ediltecnico.it Perché?
Davide Sole. Perché in questo caso si tratterebbe di un inutile deterrente destinato a influenzare negativamente il comportamento e il movimento delle persone che vi transitano. Inoltre è illegittima anche l’installazione di telecamere non funzionanti, poiché determina comunque una forma di condizionamento. Non vi è dubbio, infatti, che la sola vista di una telecamera, a prescindere dall’effettivo funzionamento, possa condizionare i movimenti delle persone.
Ediltecnico.it Cosa bisogna fare per evitare di incorrere in violazioni della privacy?
Davide Sole. Per evitare di incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata, l’angolo di visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio, senza recare molestia ai confinanti riprendendo aree e unità immobiliari estranee al condominio stesso.
Sono proprietaria di un appartamento in un residence.
Gradirei sapere se mi è possibile installare o far installare a tutti gli altri condomini una videocamera nella parte comune dei box ed esternamente al residence, cioè in prossimità dei posti auto esterni di cui siamo proprietari, poichè recentemente ho subito un danno alla mia macchina,parcheggiata nella parte comune
dei box, poichè mi era impossibile alzare la saracinesca del mio box.
Sicuramente il danno è stato fatto da un comdomino.
Grazie per una vs. sollecita risposta
Alfea caprini
per installare una video camera di sorveglianza all’interno dell’ingresso di un condominio che maggioranza occorre
E’ possibile installare nell’unità immobiliare una o più videocamere puntate sul posto auto condominiale e sul cancello pedonale senza incorrere in violazione di privacy?
Ho una casa con giardino e veranda in uno stabile di dieci piani a Roma Quotidianamente c’è qualche condomino incivile che butta gli escrementi del proprio animale domestico sugli spazi suddetti. E’ motivo valido per chiedere l’istallazione di una videocamera? Cosa si può fare altrimenti? Come scoprire chi è il responsabile di tale schifoso comportamento? E infine, è possibile attribuire allo stesso, scoprendolo, il costo dell’istallazione della videocamera?
Salve!
Vorrei sapere se l’amministratore ai fini della sicurezza dei condomini,a seguito di molteplici eventi spiacevoli criminosi, ha il potere di far installare un impianto di videosorveglianza all’interno dell’androne dell’edificio seppur non abbia avuto l’approvazione della maggioranza in millesimi? Grazie per la risposta!
Abito in una palazzina nella quale non è costituito un condominio e nella quale le aree di distacco del fabbricato sono di pertinenza del mio appartamento e sono state oggetto, per quasi 1 anno, di riprese con telecamere occultate (quindi non visibili dall’esterno e con relative registrazioni) da uno dei proprietari che ha solo servitù di passaggio. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato 266 CD delle registrazioni nelle quali fra l’altro è ripreso quotidianamente mio figlio di 9anni e le telecamere ma il magistrato ha richiesto l’archiviazione non ravvisando il reato di cui al 615 bis. Quindi quello che leggo mi sembrano belle parole ma la giustizia è altra cosa…