
Il pacchetto di norme relative alle professioni contenute nel decreto legge sulle liberalizzazioni approvato il 20 gennaio dal Consiglio dei Ministri intende rimuovere gli ostacoli alla concorrenza nel mercato dei servizi professionali. Di seguito le novità su polizze assicurative e preventivi, divenuti obbligatori.
Il preventivo
Il compenso per le prestazioni dei professionisti deve essere pattuito per iscritto quando viene conferito l’incarico professionale: il professionista deve rendere noto al cliente anche il grado di complessità dell’incarico, cioè gli deve fornire tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili, dall’inizio alla fine dell’incarico.
Altra misura da adottare è quella che consiste nell’adeguamento del compenso all’importanza dell’opera
Il compenso deve comprendere tutto, cioè deve illustrare tutte le voci che possono essere richieste come pagamento. L’inottemperanza costituisce illecito disciplinare e potrà quindi essere sanzionato dall’Ordine.
L’assicurazione
È stato introdotto l’obbligo della polizza assicurativa. I dati devono essere indicati nell’offerta di prestazione al cliente e deve riguardare i danni causati dall’esercizio dell’attività professionale. Nella prima versione del decreto era previsto solo l’obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se è titolare o meno di una polizza assicurativa.
Le altre novità
Un’importante novità riguarda gli studenti. Per loro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a 18 mesi e per i primi 6 mesi potrà essere svolto in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. La disposizione non deve essere applicata alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
A proposito di tirocinio, il decreto sopprime la previsione dell’equo compenso per il tirocinante, contenuta nella legge 148/2011.
Ricordiamo anche che il decreto stabilisce la possibilità, per i liberi professionisti, di partecipare al patrimonio dei confidi.
Inoltre, è stata confermata l’abrogazione delle tariffe (minime e massime) delle professioni, ma il giudice – in caso di liquidazione dei compensi – potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante
E’ una grande rivoluzione? Beh! direi di no.
Nella mia vita professionale ho fin da subito operato con affidamenti di incarico in cui chiaramente indicavo il preventivo, i termini contrattuali, gli estremi della polizza di assicurazione e le condizioni di pagamento.
Si tratta di un modo chiaro ed inequivocabile per pattuire un accordo di servizio professionale.
Su questo quindi, non vedo proprio di che stupirsi. Troppe volte invece, a causa di professionisti poco onesti, ho trovato clienti che in passato si sono ritrovati con parcelle a sorpresa e professionisti che avevano il chiaro interesse a fare lievitare l’importo dei lavori per “ingrassare” le parcelle.
Quello che trovo invece poco utile e, se possibile addirittura dannoso, è avere eliminato ogni riferimento ad un tariffario. Il tariffario è un modo chiaro per trasmettere al cliente, l’esatta corrispondenza tra l’operato e la retribuzione. Fatto salvo il diritto di applicare sconti e/o offerte speciali, il tariffario è un punto di partenza, una boa in mezzo al mare, è il faro che conduce al porto.
Lavorare senza tariffe è un po’ come navigare a vista in mezzo alla nebbia.
[…] Decreto liberalizzazioni. Preventivi e assicurazioni, i nuovi obblighi per i professionisti […]