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Impianti termici, per ispezione e controlli ecco il nuovo regolamento

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È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri a febbraio 2013 il nuovo regolamento, che disciplinerà la materia dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4 del d.lgs. 192/2005.

Ma quali sono le principali novità contenute in questo regolamento che assumerà la forma di un d.P.R.?

Anzitutto cambia la periodicità dei controlli per il risparmio energetico a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale e che viene calcolata in base alla potenza e al tipo di combustibile utilizzato.

1. Impianti termici di potenza superiore ai 10 kW e inferiore ai 100 kW alimentati con combustibili liquidi o solidi: controllo ogni due anni.

2. Impianti termici di potenza superiore ai 10 kW e inferiore ai 100 kW alimentati con gas metano o GPL: controllo ogni quattro anni.

3. Impianti termici di potenza superiore ai 100 kW alimentati con combustibili liquidi o solidi: controllo ogni anno.

4. Impianti termici di potenza superiore ai 100 kW alimentati con gas metano o GPL: controllo ogni due anni.

Nel regolamento vengono indicate anche le temperature medie da non superare negli ambienti sia in inverno con il riscaldamento che d’estate con il raffrescamento dell’aria.

Nello specifico, durante l’inverno negli ambienti la cui destinazione d’uso sia industriale, artigianale o assimilabile la “media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare” non deve essere superiore ai 18 °C. Negli ambienti domestici, questo valore sale a 20 °C. È comunque prevista una tolleranza di +2 °C.

In estate, invece, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’ambiente (residenziale domestico, uffici, artigianale, industriale, ecc.), la temperatura ottenuta con il raffrescamento non deve essere inferiore ai 26 °C. Anche in questo caso è ammessa una tolleranza di -2 °C.

Sempre in tema di controllo e ispezione degli impianti termici è invece confermata la necessità di fare riferimento alle istruzioni dell’impresa installatrice. In caso di mancanza di tali istruzioni, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni del costruttore dell’impianto termico e, solo in caso di mancanza anche di questo elemento, delle indicazioni contenute nelle apposite norme tecniche UNI e CEI relative alla specifica tipologia di impianto.

Il libretto di impianto di climatizzazione deve accompagnare sempre gli impianti termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria (sugli aspetti riguardanti il libretto di impianto e il libretto di centrale, leggi anche Certificazione energetica e condominio, i nuovi obblighi per l’amministratore).

Il regolamento si applicherà in assenza di norme regionali specifiche già esistenti.


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7 Commenti

  1. Sbagliate cari signori.
    I controlli da voi indicati sono in realtà I CONTROLLI AI FINI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA (es. Prove di Combustione) che sono diversi dai controlli ed eventuali manutenzioni ai fini della SICUREZZA. Sono due cose diverse ….

    • Gentile Francesco, nessuno sbaglio. Come avrà letto a inizio articolo, infatti, viene indicato che il regolamento è in applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 192/2005 inerente l’Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Tale provvedimento, che va ad influenzare il d.P.R. 412/1993 e sul d.P.R. 59/2009 verrà applicato in assenza di disposizioni regionali in materia

      • Io ho “contestato” semplicemente la tempistica 1,2,4 anni ecc. che è riferita a controlli per l’efficienza energetica (es. prova fumi) che sono diversi dai controlli ai fini della sicurezza dell’impianto termico
        Saluti e b. lavoro

        • Su questo nessun dubbio. I tempi forniti si riferiscono, come dice giustamente lei Francesco, ai controlli per l’efficienza energetica e nulla hanno a che vedere con i controlli di sicurezza degli impianti. Grazie mille per la sua segnalazione e l’occasione che ci ha dato per fare ulteriore chiarezza.

  2. No problem ! Il nostro “dibattito” su un DPR non ancora pubblicato in G.U. (per cui non in vigore) deve servire a fare chiarezza a chi legge. Complimenti a tutto il vs. staff per gli articoli interessanti che fate quotidianamente.
    Saluti e b lavoro

  3. Vorrei sapere se il malfunzionamento di un impianto a colonna in uno stabile di 12 appartamenti, in riferimento ai consumi, può essere imputato ad una mancata revisione dell’impianto vecchio di almeno 12 anni e mai revisionato.
    Se il mio inquilino, mi fa causa per l’elevato costo del riscaldamento, essendo io uno dei proprietario, vorrei non dover soccombere.
    SPERO POSSIATE DARMI UNA RISPOSTA, Grazie

  4. vorrei sapere se è vero che entro dicembre 2015 ci si deve mettere a norma in un condominio con riscaldamento centralizzato con termo-valvole da applicare ad ogni termosifone. Premetto che il nostro impianto di riscaldamento è stato fatto a colonna.
    grazie

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