Competenze professionali, il Cnappc chiarisce quelle di architetti e pianificatori iunior

Scarica PDF Stampa

Il CNAPPC ha inviato ai Consigli provinciali degli Ordini la Circolare n. 21 del 7 marzo 2013 riguardante le competenze professionali degli architetti iunior e dei pianificatori iunior, redatta in base alle ultime norme.

Dunque, l’analisi del Cnappc è esclusivamente fondata sulla normativa e sulla giurisprudenza più o meno recenti.

Dall’art. 16, comma 5 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 si ricava che sono oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B attività differenti in base al settore, e i due settori sono “architettura” e “pianificazione”.

Per il settore “architettura” costituiscono l’attività professionale:
– le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte alla collaborazione a progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
–  la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione di costruzioni civili semplici, con metodologie standard;
–  i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.

Per il settore “pianificazione” invece sono oggetto dell’attività professionale:
– attività basate su applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
– costruzione e gestione di sistemi informativi per analisi e gestione di città e territorio;
– analisi, monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale;
– procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Per quanto riguarda le competenze Architetto Iunior (si veda D.P.R. n. 328/2001) le attività riconosciute non hanno restrizione per quanto riguarda tutte le fasi del processo edilizio volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione. Un maggiore approfondimento va considerato per quelle che riguardano l’assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore dei lavori di “costruzioni civili semplici con tecnologie standardizzate”.

La norma stabilisce due elementi caratterizzanti l’attività dell’architetto junior: la semplicità della costruzione civile e l’utilizzo di metodologie standardizzate.

La correlazione dei due concetti individua gli ambiti di competenza dell’architetto iunior:
– nella semplicità, non solo della costruzione in quanto tale, ma soprattutto del progetto nella sua interezza.
–  nel ricorso a metodologie standardizzate e cioè a procedure e soluzioni mutuate dalla trattatistica e dalla manualistica di settore;
– nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici alla base di una progettazione che non si può risolvere con procedure standardizzate.

Il concetto di semplicità deve riguardare tutte le attività professionali attribuite all’architetto iunior. Per quanto riguarda le costruzioni in zona sismica, la circolare fa riferimento alla sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012 del Consiglio di Stato che, pur rilevando la specificità della progettazione in area sismica, ha ammesso che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate” non possa essere aprioristicamente escluso e necessiti di una valutazione caso per caso, che tenga conto dell’opera prevista, delle metodologie, e che potrà essere tanto più rigida e “preclusiva”, se l’area è classificata con un maggiore rischio sismico. La valutazione di un progetto in zona sismica deve riferirsi al singolo progetto presentato, con motivazione con portata “individualizzante” (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione).

A proposito del concetto di metodologia standardizzata, la circolare del CNAPPC afferma che è “quell’insieme di regole comunemente applicate alla prassi in casi analoghi a quello trattato dal professionista de quo“.

Nel caso venga meno la semplicità della costruzione e il progetto non sia risolvibile con l’uso di metodologie standardizzate, l’attività esula dalle competenze dell’architetto iunior e rientra tra quelle dell’architetto e ingegnere edile e ambientale.

Infine , vediamo quali sono le competenze del Pianificatore Iunior (sezione B settore B):
– funzione di concorso e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione generale e/o territoriale: ha competenza in sistemi informativi, analisi del territorio, gestione e valutazione di atti di pianificazione;
– responsabilità nelle procedure di realizzazione e gestione di sistemi informativi che utilizzano nuove tecnologie per l’analisi dei sistemi urbani, territoriali e ambientali;
– conoscenze per analizzare i processi di trasformazione delle città e del territorio;
– responsabilità nelle procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Le competenze progettuali dei professionisti tecnici

La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.

Mario Petrulli | 2017 Maggioli Editore

10.90 €  9.27 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento