
Dal 1° luglio 2013 andrà definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea 89/106 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Di seguito, in maniera schematica, le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11 che prenderà il posto della Direttiva:
– i “requisiti essenziali” non sono più riferiti alle opere ma ai prodotti;
– per le opere si parla di “requisiti di base”;
– per le opere viene aggiunto il requisito di “uso sostenibile delle risorse naturali” che diventerà cogente negli Stati Membri solo se questi lo renderanno obbligatorio per legge. Definizione del requisito: “Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere da costruzione; c) l’uso, nelle opere da costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”;
– tra le specifiche tecniche cui i prodotti devono essere conformi: viene inserita la “Valutazione Europea”, viene eliminato il Benestare Tecnico Europeo;
– la Dichiarazione di Conformità viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP);
– la DoP deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico;
– la DoP deve contenere info su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (artt.31 e 33 del regolamento);
– deroghe alla redazione della DoP: esemplare unico, prodotto fabbricato in cantiere, prodotto fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale;
– nei casi in cui non deve esserci DoP il prodotto non deve essere Marcato CE;
– vengono modificati i contenuti minimi dell’etichettatura CE;
– vengono istituiti i TAB (organismi di valutazione tecnica) a livello nazionale;
– viene istituita la “organizzazione dei TAB” a livello europeo;
– l’organizzazione dei TAB è quello che rappresenta oggi l’EOTA;
– l’organizzazione dei TAB deve preparare i “documenti di valutazione europei” (ex) Etag; ove non esistano norme armonizzate il produttore deve far riferimento a questi “documenti” per ottenere da parte di un TAB la “valutazione tecnica europea” (ex benestare tecnico europeo);
– i vecchi Sistemi di Attestazione della Conformità sono sostituiti dai “Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione”;
– tali nuovi sistemi sono 5 (1+, 1, 2+, 3, 4);
– lo stato degli obblighi del produttore e di un eventuale Organismo Notificato è quello riportato nella tabella seguente:

Buongiorno, a sua conoscenza….. tale normativa sarà applicata anche su cancelli carrai come attualmente avviene oppure comprenderà altri accessori in carpenterie metalliche quali parapetti, botole, ringhiere scale etc. in carpenteria metallica?
Ringrazio anticipatamente
1) per i cancelli: se vengono prodotti su commessa in esemplare unico non ci vorrà la DoP e quindi nemmeno la Marcatura CE;
2) per altri accessori in carpenteria metallica se rientranti nella norma EN 1090-1 (da vedere il campo di applicazione) saranno da marcare da luglio 2014 a meno che non siano prodotti su commessa in esemplare unico.
Per i prodotti recuperati e non, per i tipici montaggi in autocostruzione, tipo i muri in balle di paglia, la lana di recupero da vecchi materassi, l’orditura per le contropareti interne dal legno di recupero, il tipico riuso di mattoni e coppi vecchi, ecc., il DoP e quindi il CE sono necessari? vale ancora la normativa sulla responsabilità da parte di un tecnico abilitato sull’uso di un prodotto non CE?
Grazie
Il materiale di recupero difficilmente può essere marcato.
Se lo si vuole utilizzare è bene assoggettarlo all’accettazione della DL e del Collaudatore preventivamente, magari sottoponendolo a prove per la verifica dei requisiti tecnici normativi.
Pensi ai tubi in acciaio ex-pipeline usati per i micropali….
Le partizioni interne mobili in kit (pareti mobili per ufficio soggette alla ETAG 003) sono soggette alla Marcatura CE anche con il nuovo Regolamento 305/11?
Non dovrebbe cambiare nulla. Quello che già si marcava si marcherà.
Purtroppo la situazione è controversa: apparentemente, leggendo il regolamento 305/2011, sembra che siano soggetti a marcatura CE solo i prodotti con norme armonizzate e le pareti mobili non rientrano tra tali prodotti.
Allo stesso tempo le pareti mobili:
– sono regolamentate dalla ETAG003
– vengono esplicitamente citate nell’allegato IV del regolamento 305/2011
– sono prodotti che hanno forte attinenza con la sicurezza (delimitazione vie di fuga, reazione e resistenza la fuoco, acustica)
Da quanto sopra emerge una difficoltà ad interpretare se il regolamento 305/2011 limiti la vendita di quei prodotti che non erano provvisti di marcatura CE ai sensi della ETAG003 e della direttiva 89/106.
Importiamo extra CE delle lastre da costruzione in ossido di magnesio.
Non essendoci norme di riferimento europee relative a tale prodotto , non abbiamo possibilità di richiedere la marcatura CE. La dichiarazione di Prestazione (con test di prestazione al fuoco ed assenza di componenti tossici già eseguiti in Italia) è “equivalente” o sostituisce la dich di conformità CE ?
BUONGIORNO DOVREI REALIZZARE DEI PARAPETTI NEGLI SPALTI DI UN CAMPO DA CALCIO, PRECISO CHE LAVORO SU MISURA E FACCIO PEZZI UNICI, ALLA LUCE ANCHE DELLA NUOVA MARCATURA CE DI LUGLIO, E’ OBBLIGATORIO MARCARE CE I PARAPETTI(LA NORMATIVA PARLAVA DI CANCELLI) PERCHE’ IL COMMITENTE ME LA CHIEDE
Direi che per quel prodotto non ci voglia la marcatura ce. Il prodotto non è compreso nella gazzetta europea del febbraio 2013.
Salve, per accessori per i tetti tipo sottocolmo, ganci fermacolmo, portalistelli, siggilanti per camino, scossaline, parapiccioni, fermaneve ecc., la nuova normativa prevede certifficato CE e DoP? visto che prodotti sono prodotti in polonia e commercializati in italia?
Se i prodotti rientrano in quelli di quest’elenco (non mi pare) sì.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:0024:0061:IT:PDF
Salve,
sono un fabbro con ditta individuale e produco cancelli “su misura” e quindi penso siano prodotti unici;vorrei sapere se devo rilasciare qualche documento ora(prima rilasciavo il certificato di conformità).
Spero mi vogliate rispondere grazie.
Edoardo.
Sembra che i suoi cancelli rientrino nel caso a) dell’art.5 del Regolamento: “il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili”.
Se così è, allora lei non deve far assolutamente nulla.
Rimango sorpreso dalla risposta: “un fabbro non deve far nulla!”. Sembra che Lei si sia dimenticato della EN 13241-1 e collegate. Articolo 38 Reg. 305/11 UE: 1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata e fabbricati in un unico
esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie … il fabbricante PUO’ sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile, di cui all’allegato V, con una
documentazione tecnica specifica.
Sostanzialmente si passa da un sistema AoC 3 a un sistema 4, ma la DoP deve comunque farla!
Rimane pertanto la responsabilità del Produttore nel realizzare, costruire e installare cancelli, portoni e basculanti a regola d’arte (EN 13241-1, ecc.) e per questo dovrà sempre dimostrare (fascicolo tecnico e simil FPC) come ha provveduto a rispettarla, soprattutto in caso di infortunio o morte (sono da 5/8 i morti e circa 50 gli infortuni gravi all’anno in Italia).
Forse non sono stato chiaro… mi spiego meglio.
I cancelli conformi all’art.5 del regolamento non vanno marcati ce. Stop.
Rimane certamente in piedi il fatto che il cancello deve essere realizzato e montato secondo gli standard di sicurezza nazionali.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica specifica: non è un obbligo ma una possibilità certamente utile per dimostrare il rispetto degli standard di sicurezza.
Buongiorno Ing. Torricelli,
in merito, alla marcatura CE siamo un’azienda che produce guarnizioni espanse in polietilene dedite al fissaggio dei sanitari, vengono interposte tra sanitario sospeso e piastrella per poi essere compresse durante il fissaggio e rifilate, secondo lei questi prodotti sono inclusi nella regolamentazione?
Attendo sua gentile risposta
Grazie
Verifichi con questo elenco se il suo prodotto rientra in quelli elencati.
Se non rientra allora lei non deve fare nulla.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:0024:0061:IT:PDF
Un saluto.
ing. Torricelli buongiorno,
gestisco una ditta che produce cancelli a movimentazione manuale su specifica commessa; nella costruzione ci atteniamo al ns processo di fabbrica verificandone in officina la resistenza al vento.
di fatto ogni cancello è un modello unico realizzato secondo un progetto ad hoc, ma quasi mai ne conosco il luogo di istallazione.
potrebbe indicarmi quale dovrebbe essere la corretta procedura alla luce della nuova normativa?
grazie
Ingegenere buon anno,
da anni importiamo e distribuiamo in Italia sughero nero per isolamento termico, certificato CE, secondo la UNI-EN13170:2003 e successive, per prodotti a sistema 3, ora con l’avvento del DoP dobbiamo rifare tutto? Siamo OBBLIGATI a rivolgerci ad istituti notificati? Ma tutti questi costi(e non son pochi) chi ce li rimborsa? Poi ci lamentiamo che il costo dei materiale è esorbitante? Poi l’ente normatore con articoletti vari si inventa la maniera di immettere sul mercato materiali pericolosi per la salute? Applicando l’ETA a tutti quei prodotti che qualcuno millanta per NATURALI???O addirittura ECOLOGICI??
Spero di ricevere una vostra risposta in merito, e se possibile aprire un forum su questo argomento, sono nel settore sughero da diversi anni, ma il mercato ha maltrattato e brutalizzato questo prodotto nobile, caro…. vero, ma molti commercianti senza scrupoli vendono certi prodotti a base di sughero….. di cui ci sarebbe molto da dire…. e disquisire…. ma hanno tanta carta straccia a sostegno delle loro frottole….. troppi ISTITUTI (se cosi possiamo definirli) stampano carta per poter sopravvivere….. e nel mercato regna sovrana la confusione assoluta…
Resto a vostra totale diusposizione per ogni altra ed eventuale…
Distinti saluti.
Se il sistema è un 3, bisogna che la determinazione del prodotto tipo passi da un laboratorio notificato.
Penso comunque che le prove già fatte secondo la vecchia direttiva siano salve.
Per il resto, i furbi ci sono ovunque… purtroppo.
Un saluto.
Egr.Ing.,sono il resp. del processo qualità ISO 9001 di un impresa edile.Oggi abbiamo svolto la verifica annuale con l’ente certificatore.Il valutatore ci ha “lasciato” una raccomandazione in cui recita che “sarebbe opportuno approfondire i nuovi requisiti previsti dal REG.305/2011”.Le chiedo cortesemente di indicarci cosa, praticamente, dobbiamo approfondire alla luce del REG.305/2011
Buongiorno,
Sono studentessa francese in un master 2 in costruzione e urbanis
mo e vorrei conoscere la regolamentazione italiana dei controlli tecnici costruzioni: un controllore tecnico ha la possibilità di controllare e verificare un opera però potrebbe anche fare della certificazione di prodotti di costruzioni a lo stesso tempo ? in Francia, è proibito fare questi due missioni.
Grazie per la vostra aiuta.
Ci sono enti accreditati sia come certificatori di prodotto (es. come Organismo Notificato per la marcatura CE) sia come controllori di terza parte relativamente al controllo tecnico ai fini assicurativi. Se ho ben capito la sua domanda…
Se necessita di altro mi contatti via Linkedin.
Saluti.
buongiorno. non riesco a capire se ci sono, e quali eventualmente siano dei prodotti che un produttore può considerare esenti dall’obbligo di marchiatura CE. mi riferisco in particolar modo al settore dei prodotti per edilizia e nello specifico a pareti mobili e infissi. Ringrazio sin da ora per la cortese attenzione.
Buonasera, mi sa dire se un dispositivo di protezione collettiva DPC e nello specifico mi riferisco ad un parapetto autoportante conforme secondo EN14122-3, necessita anche della certificazione CE?
Grazie.
Nel caso di gabbioni realizzati con rete a doppia torsione non avente funzione strutturale, debbono avere il marchio CE?
Buongiorno, è obbligatorio sull’etichetta CE indicare il riferimento/numero alla DoP?
Il materiale in oggetto è coperto da norma armonizzata EN 14041 (moquette).
Grazie per un riscontro
Sì.