Appalti, la responsabilità solidale non si applica solo all’edilizia

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Con la circolare n.  2/E del 1 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi di responsabilità solidale negli appalti, secondo le disposizioni  dell’articolo 13-ter del Decreto Crescita (d.l. n. 83/2012).

“La novella normativa – si legge nella premessa della circolare –  ha introdotto la responsabilità  dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute  fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto  dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito  del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa  pecuniaria – da 5.000,00 a 200.000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda  ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la  documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del  pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente  anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi  in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti  non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore”.

“La  documentazione – prosegue il documento dell’Agenzia delle Entrate –  può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o  da professionisti abilitati.  Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi  chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai  CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione  sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui
l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi  richiesti dalla disposizione.  La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai  contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012“.

L’Agenzia precisa che il provvedimento si applica ai contratti di appalto in generale, quindi non solo quelli del settore edilizio,  ma esclude le persone fisiche non soggetti Iva, le stazioni appaltanti e il “condominio”, non compreso fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Sono esclusi i contratti di appalto di forniture e le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, come il contratto d’opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Nel caso esistano tra le due parti più contratti , secondo l’Agenzia la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, purchè al momento del pagamento venga attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore ceda il proprio credito a terzi,  la regolarità fiscale  potrà essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Fonte: Fisco Oggi

Redazione Tecnica

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