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IVA agevolata in edilizia e beni significativi, la procedura di calcolo

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Il tema dell’IVA agevolata in edilizia con l’aliquota del 10% è sempre giustamente al centro dell’attenzione, anche perché non sempre è chiaro quando è possibile applicare l’aliquota più conveniente e quando, invece, occorre utilizzare l’aliquota ordinaria al 21%.

In passato ci siamo già occupati di questo argomento con i post IVA al 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica e quando no e IVA agevolata ristrutturazioni edilizie: quando al 4%, al 10% e al 21%.

In questo post ci occuperemo invece dell’IVA agevolata in edilizia da applicare ai c.d. beni significativi negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Anzitutto, in edilizia l’elenco di beni significativi è contenuta nel decreto 29 dicembre 1999 e comprende:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

Ebbene, in interventi di manutenzione eseguiti su abitazioni a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica sui beni significativi solo fino a concorrenza del valore della prestazione dell’artigiano che li ha installati più il valore dei beni di consumo impiegati durante l’intervento.

Un semplice esempio aiuta a chiarire questa procedura e a capire come scorporare prodotti e manodopera.

Supponiamo che il signor Verdi abbia eseguito lavori nel bagno di casa con la sostituzione dei sanitari e delle rubinetterie (beni significativi secondo l’elenco contenuto nel d.m. 29 dicembre 1999). La spesa sostenuta dal signor Verdi per l’acquisto dei sanitari ammonta a 2.500 euro, mentre la manodopera e i beni di consumo utilizzati durante l’intervento (silicone, sistemi di fissaggio, ecc.) sono costati altri 850 euro.

L’aliquota IVA agevolata al 10% si applica agli 850 euro più un pari valore dei beni significativi. I restanti 1.650 euro per l’acquisto dei sanitari (2.500 – 850), invece, scontano l’aliquota IVA ordinaria al 21%.

In sostanza, quindi, il signor Verdi pagherà complessivamente di IVA 516,5 euro: 170 euro di IVA agevolata al 10% (calcolata sull’intero costo della manodopera e dei beni di consumo più pari valore dei beni significativi: 850 + 850 euro) e 346,5 euro di IVA al 21% calcolata sul residuo dei beni significativi acquistati (2.500 – 850 euro).

Segnaliamo anche due pratici ebook: Iva in edilizia: come applicarla (guida alle aliquote previste per acquisti, appalti, manutenzioni, ristrutturazioni)Prontuario operativo per l’Iva agevolata in edilizia (raccolta di oltre 330 quesiti e casi pratici sull’applicazione delle aliquote ridotte del 10% e del 4%) .

PRONTUARIO OPERATIVO PER L'IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

PRONTUARIO OPERATIVO PER L'IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

Sempre novità in materia di IVA in edilizia. 

Dall’Agenzia delle entrate interessanti chiarimenti in particolare in materia di beni finiti e di installazione e manutenzione degli ascensori.

Nell’ebook una serie di indicazioni utili per dare una risposta alle tante problematiche che ci si trova ad affrontare quando si debbono mettere in pratica le disposizioni di legge, per nulla trasparenti e facili da interpretare.

Non a caso in materia di IVA in edilizia ci sono decine e decine di documenti di prassi, circolari e risoluzione dell’Agenzia delle entrate, scritte proprio per dare una risposta a tanti casi concreti che ci si trova ad affrontare quando si tratta di stabilire qual è l’imposta corretta per quella determinata operazione.

In questo ebook, che è un complemento ideale della guida all’applicazione dell’IVA in edilizia, sono raccolti più di 325 casi pratici, domande alle quali è stata data una risposta e trovata la soluzione proprio sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia.

Indicazioni operative, dunque, da applicare in situazioni analoghe con la certezza di essere nel giusto.

Nell’appendice anche le più importanti norme e i documenti che è bene avere a disposizione per orientarsi a meglio nel settore.

 

Lisa De Simone
Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.

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Lisa De Simone, 2020, Maggioli Editore
14.90 € 12.67 €

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15 Commenti

  1. DOMANDA
    scusate se l’idraulico in una manutenzione straordinaria fa l’impianto dell’aria condizionata, modifica alle tubazioni idriche e di scarico, fornisce ed installa nuovi termosifoni.
    Il condizionamento è un Bene Significativo tutto il resto può essere messo nella stessa fattura ed applicare la regola del Valore Significativo

  2. ho dovuto rifare l’impermeabilizzazione di una terrazza perchè avevo infiltrazioni di acqua. e’ possibile far applicare l’IVA al 10% quale manutenzione ordinaria (impermeabilizzazione delle coperture)??
    Se si su tutto l’importo o solo sul costo della manodopera esclusi i materiali usati??

  3. DOVENDO SOSTITUIRE GLI INFISSI CON QUELLI A RISPARMIO ENERGETICO, (65%) C’E L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE AL COMUNE? RIENTRANO NEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA?
    GRAZIE

  4. Sto costruendo una casa in campagna, non è
    prima casa ne di lusso, posso sapere come mi devo comportare per l’iva?
    Ho un dubbio sia per la costruzione in sé che per luci e sanitari. Per l’autocertificazione a che legge mi devo riferire?
    Grazie per il prezioso aiuto.

  5. Io invece ho in atto una manutenzione straordinaria con CILA al comune di Roma e ho appaltato i lavori.
    Le porte da interno invece le acquisto io.
    Poichè sono beni finiti ma le acquisto da committente l’IVA deve essere applicata al 22% o al 10%? Le monterà infatti il negozio dove le acquisto e non la ditta appaltatrice pricipale (quella che mi ha fatto tutti i lavori)
    Distinti saluti

  6. In un edificio con destinazione d’uso “Uffici pubblici” di proprietà A.N.M.I.G. (Ass. Mutilati ed Invalidi di Guerra) da circa 4-5 anni è stata montata una pedana montascale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la ditta fornitrice, per la manutenzione emette annualmente fatture con l’aliquota iva ordinaria corrente. Ci chiediamo se non sia previsto da qualche normativa l’applicazione dell’aliquota agevolata per tale tipologia, visto che il nostro edificio è il punto di riferimento di tutti i mutilati e invalidi di guerra della Provincia. Peraltro parte dell’edificio è in uso al Tribunale del Giudice di Pace Penale.
    Ringrazio sin d’ora per eventuali chiarimenti ed eventuali riferimenti normativi.

  7. Salve, nell’ambito di un lavoro di manutenzione straordinaria che comprende la demolizione ed il rifacimento di tutti gli impianti idraulici e la relativa fornitura dell’arredobagno completo, come dovrebbero essere trattati ai fini iva gli elementi diversi dai santari e rubinetteria(es. box doccia, vasca da bagno, scaldaselviette, mobile con lavandino)? Seguono lo stesso trattamento dei beni significativi?
    Grazie

  8. Salve, nell’ambito di un lavoro di manutenzione straordinaria che comprende la demolizione ed il rifacimento di tutti gli impianti idraulici, con costi complessivi di manodopera ben superiori ai costi di sola fornitura dei sanitari ed accessori, chiedo se posso valutare l’intero costo della manodopera ai fini dell’IVA agevolata al 10% rispetto al prezzo sostenuto per la fornitura dei sanitari ed accessori oppure se devo farmi scorporare dalla ditta appaltatrice solo i costi di manodopera riferiti alla posa degli stessi?
    Grazie

  9. Buonasera,
    sto per iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria ed avrei alcuni dubbi sul discorso iva, in particolare nel mio caso il valore dei beni significativi è di molto inferiore al costo della manodopera, quindi non mi ritrovo con il discorso della differenza tra importo complessivo ed importo beni significativi. In particolare, se ad esempio l’importo totale dei lavori è 24000 di cui 19000 manodopera e 5000 beni significativi, l’iva al 10% si può applicare:
    -ai 19000 (manodopera)
    -a 24000-5000= 19000 (e quindi a tutti i beni significativi il cui valore è 5000???)

    Il fornitore sostiene inoltre che sui pavimenti non si può applicare l’iva al 10%. Perchè? Ha ragione lui?

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