Ingegneri sugli immobili storici, c’è chi può e chi non può

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Gli ingegneri civili stranieri possono dirigere i lavori su immobili di interesse storico e artistico, ma non quelli che hanno studiato in Italia. È questa la conclusione del la Corte di Giustizia europea, con una sentenza pronunciata ieri, la direttiva 85/384/CEE.

La legge italiana può, giustamente, disciplinare le competenze professionali a livello interno  ma non può impedire agli ingegneri che hanno conseguito la laurea all’estero di agire sugli edifici storico-artistici, poichè verrebbe meno all’obbligo cui è sottoposta di riconoscere i titoli di studio conseguiti in altri Paesi dell’Ue.

In breve: la sentenza Ue riconosce agli ingegneri di altri Paesi membri la possibilità di svolgere in Italia attività professionale sugli immobili storici. Gli ingegneri italiani non hanno questa possibilità, visto che la Corte di Giustizia europea non può entrare nel merito dalla normativa interna italiana.

Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 85/384 riconosce che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti all’architettura sono esercitate da persone che hanno la denominazione di architetti. Questi soggetti non detengono però il monopolio, a meno che altre disposizioni legislative non prevedano il contrario.
Ne consegue che le attività di direzione dei lavori sugli immobili storici e artistici possono essere esercitate da altri professionisti e, in particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel settore delle costruzioni o dell’arte edilizia.

La Corte europea dice “la direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi la esercita” e “non intende fornire una definizione giuridica delle attività del settore dell’architettura. Spetta quindi alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante individuare le attività rientranti in tale settore”. Tuttavia, “da tale competenza dello Stato membro ospitante non può dedursi che la direttiva 85/384 consenta a detto Stato membro di subordinare l’esercizio delle attività aventi a oggetto immobili di interesse artistico alla verifica delle qualifiche degli interessati in questo settore”.

Lo Stato membro ospitante non può imporre, nell’ambito del meccanismo di mutuo riconoscimento istituito dall’articolo 11 della direttiva 85/384, condizioni aggiuntive per l’esercizio delle attività rientranti nel settore della professione di architetto.

Secondo la Corte di giustizia europea, l’accesso alle attività riguardanti immobili di interesse artistico “non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell’elenco redatto ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all’articolo 11 di detta direttiva”.

Redazione Tecnica

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