Inquinamento acustico, quando è legittima l’ordinanza contingibile e urgente

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Il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, può essere effettuato con l’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

In tal senso si è pronunciata anche la Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con la decisione n. 1382 del 21 dicembre 2012.

Il dispositivo in questione stabilisce che, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività, nell’ambito delle rispettive competenze:
– il sindaco;
– il presidente della provincia;
– il presidente della giunta regionale;
– il prefetto;
– il Ministro dell’ambiente;
– il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze.

In caso di servizi pubblici essenziali, detta facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

L’utilizzo del potere di ordinanza contingibile e urgente delineato deve applicarsi quando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico.

Ciò si applica quando l’inquinamento acustico rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Deve essere considerato, inoltre, che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

A tal fine, per inquinamento acustico si intende:
– l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane;
– pericolo per la salute umana;
– deterioramento degli ecosistemi;
– deterioramento dei beni materiali;
– deturpazione dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Mario Di Nicola

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