Conto Energia Termico, il vento delle termiche inizia a soffiare

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Chiunque voglia navigare sa che occorre direzionare e gestire  le vele in quanto non potrebbe modificare l’intensità e la direzione dei venti a suo piacimento. Quindi, coloro che navigano da anni tra i venti mutevoli delle normative di settore, tra risacca, bonaccia e tempestosi proclami, iniziano già a chiedersi cosa porterà il vento delle termiche.

Fuori da ogni metafora marinara, il settore delle rinnovabili è un settore che negli anni è cresciuto in modo disorganico e, a volte, disorganizzato; talvolta grazie strumenti speculativi e di breve durata , a normative disorganiche ed a regole regionali difformi tra loro ma che non ha seriamente puntato sulla ricerca tecnologica nazionale e sulla formazione della filiera.

Cosa accadrà con la “nuova” ventata di incentivi portata dal Conto Energia Termico?

Personalmente avrei preferito che prima si fosse regolamentato il settore con la qualificazione degli operatori come previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2011 (Decreto Romani): il termine previsto dalla norma citata per l’attivazione dei programmi di formazione era il 31 dicembre 2012!

Non si tratta di un mero problema formale ma di un’impostazione chiara che permetta di selezionare  operatori qualificati ma anche di istruirli sui meccanismi tecnico-finanziari correlati e sugli strumenti gestionali in modo che le loro aziende non si arenino al soffiare del primo vento avverso.

Infatti, la prima domanda da porsi è se (come tecnico o come impresa) è opportuno investire in formazione, in tecnologia, in personale, ecc. nel cosiddetto Conto Energia Termico, quanto e perché.

Infatti, l’interpretazione normativa dei singoli articoli e degli allegati può, per un attimo, essere tralasciata per comprendere a fondo la norma, le sue opportunità ed i suoi limiti.

Per fare questo occorre analizzare il preambolo del decreto in quanto esso contiene le intenzioni, i vincoli, gli obiettivi del legislatore che saranno successivamente espressi negli articoli e negli allegati.

Si tratta di esaminare le fondamenta su cui il Conto Energia Termico stesso si regge: una norma non potrà mai dare più di quanto il preambolo possa concedere!

Ad esempio, nel quinto Conto Energia la conclusione della fase di incentivazione del fotovoltaico viene annunciata già nel preambolo. Infatti in esso sono citati gli obiettivi del c.d. Pacchetto clima-energia “20-20-20” (pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020),si ricorda che tale obiettivo è scomposto in tre settori principali (calore, trasporti ed energia elettrica) e che, per quanto riguarda l’energia elettrica, l’obiettivo al 2020 del  26% del consumo totale elettrico è stato quasi raggiunto (con un anticipo di circa 9 anni!). Il preambolo del d.m. 5 luglio 2012 termina con la seguente considerazione: “per ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori del calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti”.

Quindi, come sottolinea il preambolo il fotovoltaico deve lasciare il testimone alle rinnovabili termiche  ed essendo esse delle tecnologie economicamente più efficienti anche l’entità degli incentivi sarà “parametrata” diversamente dal passato (leggi anche Quinto Conto Energia, come uscirne vivi).

Si ricorda che l’incentivazione di una tecnologia serve alla sua promozione (obiettivo generale) ed al suo ingresso nel libero mercato (obiettivo strutturale) quindi la stabilità dell’incentivo non può essere il fine ma il mezzo.

Per quanto riguarda il preambolo del c.d. Conto Energia Termico, il legislatore premette “la necessità di un monitoraggi  dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi” e quindi  avverte gli addetti ai lavori che si tratta di uno strumento “in fase di messa  a punto” che il mercato dovrà utilizzare in modo coerente con le attese.

Inoltre, il preambolo suggerisce che occorre valutare questo strumento non in modo assoluto ma rispetto agli altri strumenti normativi attualmente presenti e che, a loro volta, sono passibili di modifiche ed aggiornamenti.

Quindi, il legislatore vuole predisporre un quadro organico per la promozione dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche dove coesistono i TEE (certificati bianchi), le detrazioni fiscali, il conto energia termica oltre le agevolazioni in conto capitale ed gli altri strumenti finanziari (vedi ESCO) del settore (leggi anche l’articolo dell’ing. Scuderi Certificati Bianchi, quali obiettivi per il decreto?).

Infatti, ormai conclusa la fase iniziale sperimentale dei TEE, tale strumento è diventato una forma codificata e matura di programmazione di interventi di efficientamento di taglia medio-grande oltre a rappresentare un fronte avanzato di ricerca di ingegneria finanziaria per il settore.

Invece, le oscillazioni valutare nel mercato dei titoli e la mancanza di competenze specialistiche diffuse ha reso “di fatto” i TEE uno strumento complesso e specialistico al quale difficilmente accedono le PA (tale considerazione è contenuta nel preambolo del decreto in esame!).

Inoltre, la PA non può utilizzare lo strumento delle detrazioni fiscali.

La detrazione fiscale, gestito dal binomio Enea-Agenzia delle Entrate, è sicuramente lo strumento che sarà nei prossimi mesi sottoposto ad un processo di revisione e, probabilmente, verrà depotenziato o semplicemente adeguato.

Infatti, si ricorda che le detrazioni comportano un minore gettito fiscale e quindi incidono direttamente sul bilancio dello Stato.

Infine, le detrazioni fiscali ristorano l’investimento effettuato in un arco temporale decennale ed inoltre richiedono, nella maggior parte dei casi, figure qualificate che assistano il privato nelle fasi burocratica e progettuale.

Ne risulta che alcuni interventi incentivati (vedi sostituzione degli infissi)  sono stati scelti in misura molto maggiore di altri più efficienti ma più complessi.

Il Conto Energia Termico intende operare dove le misure incentivanti citate non possono essere scelte o per mancanza di specifiche competenze (vedi PA) o per scelte di tipo tecnico-finanziario. Dunque, non si tratta di una misura “assorbente” di incentivazione in quanto sarà sempre necessario  accedere alle altre misure sia nel caso in cui risulti dal Decreto stesso esplicitamente esclusa l’incentivazione (ad esempio per interventi di grandi dimensioni ) o ci siano casi in cui gli strumenti di incentivazione attuabili siano concorrenti ma sempre mutuamente esclusivi.

Ad esempio si potrà scegliere tra detrazione del 55% e Conto Energia Termico per la realizzazione  di impianti solari termici di piccola taglia.

Concludendo, il cosiddetto Conto Energia Termica raccoglie il testimone dal quinto Conto Energia, giunto ormai a fine corsa, prosegue la corsa agli obiettivi concordati con l’Europa (Pacchetto 20-20-20), forte dell’esperienza già maturata nel settore, quindi privo degli aspetti fortemente speculativi che hanno caratterizzato il recente passato. Si tratta di uno  strumento semplificato, a lungo respiro ma facile da rimodulare, leggero per le finanze dello Stato, facile da utilizzare permette alla filiera di strutturarsi e mettere a punto nuovi modelli di business.

Sarà davvero il vento giusto? Ai bravi navigatori non resta che salpare, spiegare le vele e provare a navigare.

Articolo dell’ing. Bruno De Nisco

Redazione Tecnica

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