
Il nuovo decreto sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio (d.m. 20 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) entrerà in vigore il 4 aprile 2013.
Il decreto disciplina:
– la progettazione;
– la costruzione;
– l’installazione;
– la manutenzione;
dei seguenti impianti installati in attività soggette a controlli di prevenzione incendi (all. I del d.P.R. 151/2011):
– gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
– gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale;
– gli impianti dl controllo del fumo e del calore.
Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data del 4 aprile 13 nel caso in cui subiscano una modifica di tipo “sostanziale” e quindi una trasformazione della tipologia di impianto e/o una aumento della sua dimensione tipica di più del 50%.
La “dimensione tipica” dipende dal tipo di impianto:
– per la rete di idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
– per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
– per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
– per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma. polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
– per gli impianti di controllo dei fumo e dei calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata.
Dal campo di applicazione sono esclusi gli impianti inseriti in alcune particolari attività (si veda il precedente post ).
Nella costruzione degli impianti si devono utilizzare prodotti conformi a specifiche comunitarie (es. direttiva 89/106, Reg. 305/11) o ad esse conformi. In mancanza di queste i prodotti impiegabili devono essere prodotti o commercializzati in uno degli stati membri (più Turchia), prodotti in uno Stato EFTA e comunque devono garantire pari garanzie dal punto di vista della sicurezza antincendio così come previsto dal decreto.
La progettazione dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative (es. d.m. 37/2008) e nel rispetto della “regola dell’arte” rappresentata dalle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei, internazionali (es. norme di tipo UNI, EN, CEI, ISO). Il progetto deve contenere almeno i seguenti elementi:
– gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto;
– una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.
Il progetto deve essere redatto da un tecnico iscritto ad albo professionale. Solo se il progetto è sviluppato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, il progettista dovrà essere un professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
Sull’installazione si segnala che questa dovrà avvenire conformemente alla regola dell’arte specifica per l’impianto e che al termine la ditta installatrice dovrà consegnare al titolare dell’attività tutta la documentazione di legge, quella prevista dalla regola dell’arte e il manuale di uso e manutenzione dell’impianto redatto in italiano. Si rileva che il manuale deve essere sempre predisposto anche in caso di lavori su impianti esistenti.
Per le attività di tipo B e C di cui al d.P.R. 151/2011 è necessaria la valutazione preliminare del progetto. La documentazione da consegnare ai VV.F. è rappresentata dalla specifica dell’impianto.
Si riporta la definizione di specifica:
“Sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, l’estensione dettagliata dell’impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare. La classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività”.
Se l’impianto è realizzato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la specifica deve essere firmata da professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi ministeriali.
Dopo l’installazione è necessario presentare ai VV.F. mediante SCIA la documentazione di cui al d.m. 37/2008 e d.m. 7 agosto 2012.
Tutte le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica condotte sugli impianti devono essere registrate su apposito registro visionabile in caso di necessita dai VV.F.
Ai punti 4, 5, 6 il d.m. 20 dicembre 2012 dà infine indicazioni specifiche per alcuni tipi di impianti (reti di idranti, sprinkler, altro) e suggerisce le regole dell’arte da impiegare. Si tratta di un suggerimento e non di un obbligo.
Come si deve procedere con un impianto per una autorimessa pubblica che ha già ricevuto la concessione edilizia e il parere preventivo del comando provinciale dei Vigili del fuoco, ma deve essere ancora realizzata?
L’impianto di protezione attiva deve essere aggiornato al DM 20/12/2012?
Per prima cosa si tenga presente che il DM entra in vigore il 4 aprile 2013.
Leggendo il Dm si intende che il campo di applicazione siano certamente gli impianti di nuova costruzione.
Però considerando le indicazioni riguardanti il transitorio del DPR151/11 probabilmente l’impianto può essere realizzato conformemente alle disposizioni pre DM 20/12/12 (a maggior ragione se il cantiere partisse prima del 4 aprile).
Il DM stesso non dà però indicazioni a riguardo. Per questo motivo è meglio interpellare il Comando dei VVF.
Per cortesia, un parere: la sostituzione, in una scuola, di idranti (per insufficienti requisiti di portata) con naspi è da ritenersi modifica sostanziale dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio?
Grazie.
RP
Il mio parere conta poco, ma probabilmente se il numero e la disposizione dei naspi non cambia rispetto agli idranti la modifica non dovrebbe essere sostanziale.
Il comando dei VVFF potrebbe rassicurarla meglio.
Cmq se legge il punto 1.2 del l’allegato al dm, trova la definizione di modifica sostanziale (trasformazione della tipologia di impianto o ampliamento superiore al 50% della dimensione tipica). Lei modifica i terminali di impianto e nn tutto l’impianto, dovrebbe nn rientrare nella definizione.
Buongiorno, un mio cliente cerca con urgenza materiali molto simili a quelli prodotti dall’azienda Kidde Fire System e che elenco di seguito:
1) 44782-K071 VEGA Main Control Processor card MCP
2) 44782-K073 VEGA Master Basic Loop Controller
3) 2873-K005 Power Supply 4AMP 150W
4) 44782-K074 VEGA Loop Control
Cosa sono questi pezzi e a che servono esattamente? Quali aziende in Italia producono prodotti simili?
Grazie per le informazioni