
In tema di interventi edilizi e di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, assume notevole importanza la nozione delle varianti al titolo abilitativo edilizio che si rendono necessarie durante l’esecuzione dei lavori, per la scelta delle procedure da seguire.
Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce un diverso regime autorizzatorio e sanzionatorio per le variazioni che vengono effettuate durante l’esecuzione dei lavori e, comunque, prima della chiusura dei lavori medesimi.
Rientrano nella nozione di “varianti leggere o minori“, le varianti a permessi di costruire che:
– non incidono sui parametri urbanistici;
– non incidono sulle volumetrie;
– non modificano la destinazione d’uso;
– non cambiano la categoria edilizia;
– non alterano la sagoma dell’edificio;
– non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
Le varianti leggere sono soggette al regime della segnalazione certificata inizio attività (SCIA), ovvero alla denuncia di inizio attività (DIA), da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Un differente regime autorizzatorio e sanzionatorio viene applicato per le varianti al permesso di costruire, cd. “essenziali”, realizzabili in corso d’opera, e devono essere assentiti prima della loro realizzazione, mediante rilascio di specifico titolo abilitativo.
Rientrano nella nozione di “varianti essenziali”, le varianti a permessi di costruire che:
– incidono sui parametri urbanistici;
– incidono sulle volumetrie;
– modificano la destinazione d’uso;
– cambiano la categoria edilizia;
– alterano la sagoma dell’edificio;
– violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
Pertanto, la realizzazione delle varianti essenziali, quali gli aumenti di cubatura, le sopraelevazioni, ecc., sono soggette al rilascio del permesso di costruire (PDC), prima della loro esecuzione.
In questa analisi, penso che sia necessaria far presente che se l’area oggetto di intervento è sottoposta ad un vincolo di tipo paesaggistico-ambientale, anche le varianti minori che producano alterazione dello stato dei luoghi, non possono essere eseguite fino a che non risulta rilasciata la relativa Autorizzazione paesaggistica….detto in parole povere, se c’è il vincolo e sto costruendo una casa nuova…ma rispetto al progetto devo spostare una finestra di 50 cm., (in teoria!!!) tale spostamento potrei realizzarlo subordinatamente al rilascio di una variante ambientale…..
L’articolo “PERMESSO DI COSTRUIRE, QUANDO LE VARIANTI SI DEFINISCONO LEGGERE O ESSENZIALI?”, analizza la questione degli interventi che si rendono necessari in corso d’opera e al titolo edilizio occorrente per la loro realizzazione. Pertanto non si addentra nei meandri delle procedure di formazione, come la necessità dell’Autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte al vincolo, così come possono essere necessari altri tipi di assenso, quali: vincolo ferroviario, prevenzione incendi, ASL, Demanio, ecc. Grazie per il Suo contributo che ha permesso di aprire un dibattito interessante sulla materia trattata.
E’ giusto quello che dici Mario, la mia era solo una piccola provocazione per mettere in luce le incredibili storture burocratiche a cui sono sottoposte le aree interessate da vincoli paesaggistici ed ambientali (fermare i lavori per 45 e passa giorni per modificare una finestre, per esempio..)…. Quella assolutamente sarebbe una materia da semplificare…ma con semplificazioni vere e non accennate dal D.P.R. 139/2010….senza considerare poi che l’abuso edilizio eseguito in tali aree ha rilevanza penale automaticamente….
Per chiudere l’osservazione vorrei far presente che la ex L. n°1497/39 ha prodotto delle perimetrazioni che adesso inglobano aree degradate, compromesse ed a volte prive di interesse storico-ambientale….ma tant’è…devono sottostare alle regole dei centri storici più famosi d’Italia, essendo state equiparate alla stessa stregua…
Saluti.
Sono pienamente d’accordo con Te, Vinicio! Purtroppo nel nome della semplificazione si sta complicando ogni cosa. Good Luck!!
Buonasera, ho bisogno di capire bene questa questione dell’autocertificazione, dal 06/12/12012 non è più consentito alle ditte produrre l ‘autocertificazione o viene indicata una data dalla quale decorre questa possibilità. grazie
se in un edificio rispetto al progetto approvato modifico un prospetto (vario numero finestre),cio’ si configura come variante propria od ordinaria (variante a permesso di costruire) oppure variante minore o lieve (variante in corso d’opera)?Il permesso di costruire e’ scaduto ed anche la proroga al permesso di costruire.Allo stato attuale con la variazione l’edificio e’ conforme o no al permesso rilasciato?la zona e’ quella B ed e’ un ampliamento sia in altezza che in pianta,l’esistente viene mantenuto.edificio a civile abitazione.se faccio una finestra su un semplice sbalzo(non balcone in progetto)e poi metto una porta finestra.
Salve,
nel caso di una variante al permesso di costruire che diminuisce la volumetria abilitata? Come si può procedere? (In pratica c’è un piccolo vano che non vogliamo più realizzare).
Ho fatto una variante al progetto di ristrutturazione già presentato al Comune, la ditta che mi sta facendo i lavori mi ha risolto il problema anche dal punto di vista burocratico, premetto che ho trovato la ditta tramite edilnet.it
Buonasera volevo chiedere cosa accade nel caso in cui una delle due parti che ha presentato un durc con tanto di dichiarazione di inizio lavori, per sovraelevamento tetto e rifacimento copertira cambia idea e dice di non voler fare più nulla a due anni dalla dichiarazione di inizio lavori. Può essere citato per danno visto che nn posso sopraelevata solo la mia parte del tetto?
VORREI CAPIRE SE NEL FARE LA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE, SENZA MODIFICHE , PER FINIRE LE ULTIME OPERE
DEVO FERMARE IL CANTIERE, CALCOLARE DI NUOVO TUTTO (ONERI ECC.) OPPURE DIMOSTRARE CHE TUTTO è PAGATO E SI DEVE SOLO FINIRE DUE APPARTAMENTI. GRAZIE DANIEL