
Ho letto con attenzione la circolare che la Regione Emilia Romagna ha emesso poco prima che si concludesse l’anno 2011 e che riguarda il concetto di tolleranza costruttiva.
Lo Stato italiano ha reintrodotto, nella materia edilizia, il concetto di tolleranza costruttiva con la legge 106/2011 che ha modificato, introducendo un nuovo comma, l’articolo 34 del d.P.R. 380/2001; il legislatore italiano ha seguito (è il caso di dirlo) quello regionale di circa sei mesi; infatti il nostro legislatore aveva reinserito, nella l.r. 23/2004, lo stesso concetto, ma con un articolo così stringato ed essenziale che si discuteve parecchio sui confini della sua applicabilità.
Chi fosse abituato a valutare la lettera e lo spirito della norma nel suo contesto complessivo aveva subito intuito la portata innovativa e quasi dirompente della novità legislativa; chi la guardasse da un punto di vista tecnico era scettico sulla ampiezza applicativa della disposizione stessa, sopra citata, articolo 19-bis.
Oggi, di fronte alla circolare applicativa, capiamo che la portata era veramente ampia e comprensiva del margine di errore, del 2%, per ogni parametro edilizio.
La sottolineatura è importante per due motivi:
– si chiarisce che ogni immobile, anche se ve ne sono molteplici in uno stesso edificio, deve essere valutato con questo parametro,
– ogni parametro “edilizio” va sottoposto a questa misura.
Pertanto ne sono esclusi quelli non edilizi, come fa, correttamente, la circolare che chiarisce che i progetti strutturali, di applicazione della normativa sismica, ne sono esclusi, come quelli attinenti alle norme a tutela dei beni paesaggistici.
Ma in mezzo a tanti chiarimenti doverosi e corretti ve n’è uno che lascia molto, molto perplessi.
Infatti la circolare sente il bisogno di chiarire, a pagina 3, che ritiene non applicabile la tolleranza nel caso in cui “sia evidente il ricorso fraudolento e genalizzato a tale istituto”….
Un’affermazione del genere è piuttosto preoccupante se fatta in relazione ad un parametro oggettivo, applicato a degli immobili e non al comportamento di persone.
Non dobbiamo dimenticare che la natura delle sanzioni edilizie prescindono dall’elemento psicologico e da ogni eventuale danno e sono volte a ripristinare lo stato legittimo del bene.
Se questi sono i presupposti, come si fa a non applicare il concetto di tolleranza costruttiva, verificato e valutato sul bene, e sulla costruzione dello stesso in relazione al progetto presentato e agli scostamenti dal progetto medesimo, come dice la circolare?
Non lo dovremmo applicare se il costruttore ha già fatto altri edifici per i quali sia stata applicata la tolleranza costruttiva? Oppure se ha fatto più appartamenti di uno stesso edificio? Oppure se ne ha fatti più di tre o quattro?
E sempre in Emilia Romagna oppure anche altrove? Come facciamo a sapere se ne abbia fatti altrove? Dopo quanto il concetto non sarebbe più applicabile? Lo applichiamo al comportamento o ai suoi progetti?
Come si motiverebbe la non applicazione della tolleranza, dopo un certo periodo di tempo o dopo varie “tolleranze” o trasgressioni? con il fatto che, in Regione, la norma non ha una valenza oggettiva, ma è legata all’elemento psicologico del proprietario (o del costruttore?) che l’Amministrazione valuta, pur non potendolo fare, perchè non è di sua competenza e nessuna norma glielo chiede o impone, arrogandosi un potere che non ha?
Non sfiora il dubbio di essere al di fuori e al di sopra delle norme quando si scrive un assunto di pratica inapplicabilità? Che non è assolutamente possibile mettere in atto perchè presenta profili di impossibile valutazione oltre che di illegittimità per eccesso di potere.
La tolleranza è un concetto oggettivo; non ha nulla di soggettivo e non può averlo e non deve essere sottoposta a valutazioni psicologiche. Non solo, va fatta molta attenzione alla attività amministrativa perchè il DPR 380/2001 è una norma di principi, e contiene il concetto di tolleranza costruttiva, seppure introdotto qualche mese dopo la modifica della LR 23/2004, e non accenna minimamente a reiterazioni o a impossibilità di applicazione.
Pertanto consiglio tutti coloro che dovranno applicare il concetto di non tener conto di indicazioni che condurrebbero a sottoscrivere atti illegittimi perchè contra legem e immotivabili, se non con riferimento ad astruse elucubrazioni di una circolare che, pur spinta da egregi motivi e alti ideali, deve fare i conti con la pratica e con i riferimenti oggettivi di legge, che non lasciano spazio ad interpretazioni fantasiose, con processi alle intenzioni che non dovrebbero essere fatti nel campo penale, figuriamoci in quello delle violazioni amministrative.