Piano di ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna

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Sono state approvate le norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna (vedi “Emilia Romagna, pronta la legge per la ricostruzione dopo il sisma“).
Il provvedimento, distinto con Cod. GPG/2012/1687, in corso di pubblicazione, regola gli interventi edilizi e urbanistici per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorso, e stabilisce una disciplina speciale, semplificata nelle procedure ed essenziale nei contenuti, che consente di realizzare celermente il complesso degli interventi ricostruttivi.

Disciplina della norma
Le norme in argomento regolano la disciplina già prevista con il D.L. n. 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) e con l’art. 10 del D.L. n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese).

Tali norme si applicano nei Comuni interessati dal sisma e ai fini della ricostruzione e dell’attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché agli edifici danneggiati ubicati nei comuni limitrofi, purché venga dimostrato il nesso causale tra il sisma e il danno prodotto, prevalendo sulle disposizioni dei piani urbanistici vigenti e adottati, qualora incompatibili.

Obiettivi per la ricostruzione
Gli obiettivi generali che l’attività di ricostruzione post sisma deve complessivamente perseguire, riassumibili innanzitutto nell’esigenza di accompagnare gli interventi di riparazione o ricostruzione con il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici e la qualità urbana in termini di recupero dei luoghi e dei servizi che connotano l’identità di ciascun centro urbano e in termini di arricchimento quantitativo e qualitativo delle attrezzature e spazi collettivi di cui usufruiscono i cittadini.

Tutela del patrimonio culturale
Con la norma in questione viene affermata l’esigenza che la ricostruzione persegua la tutela del patrimonio culturale e degli edifici e manufatti di carattere storico culturale e che, a tal fine, occorre sviluppare un permanente rapporto di collaborazione con gli organi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e con gli altri soggetti coinvolti nella tutela del patrimonio culturale, storico e paesaggistico, comunque titolari di beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma.

Modalità per la ricostruzione
Il provvedimento affronta poi i principali aspetti del processo di ricostruzione e afferma il principio che la ricostruzione e il ritorno alle ordinarie condizioni di vita deve avvenire cercando di recuperare il più possibile le caratteristiche dei tessuti urbani, dei luoghi e servizi pubblici in cui si riconoscono le comunità locali interessate.

La riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione degli edifici crollati, nell’area di sedime originaria e con le caratteristiche edilizie precedenti, sono sempre consentiti e realizzabili immediatamente, con le procedure semplificate previste dall’art. 3, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012.

La norma precisa anche, per salvaguardare l’interesse dei cittadini colpiti dal terremoto alla ricostruzione della propria abitazione, che le norme sulle distanze, sui rispetti stradali, ecc., dovranno essere rispettate solo se non impediscano o limitino in modo significativo la possibilità della ricostruzione dell’immobile originario, rimanendo prioritario il diritto dei cittadini alla ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma, nelle condizioni e nel luogo in cui si trovavano.

Nell’ambito degli interventi edilizi di ricostruzione, il privato interessato potrà attuare, con risorse proprie, le trasformazioni (di ampliamento e di aumento delle unità immobiliari, ecc.) già eventualmente ammesse dalla disciplina urbanistica vigente.

Realizzazione delle opere temporanee
Viene comunque confermata la possibilità di realizzare, senza alcuna limitazione di ordine urbanistico, le opere temporanee che risultino indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva, per l’erogazione dei servizi pubblici e privati, nonché per soddisfare le esigenze abitative legate alla gestione delle aziende agricole.

Per queste strutture viene assicurata la rimozione all’atto della certificazione di fine lavori delle opere di ricostruzione. Viceversa, rimangono estranei a questa speciale disciplina delle opere temporanee i moduli residenziali , la cui realizzazione sia necessaria per sopperire nel corso della ricostruzione alle esigenze abitative dei cittadini possessori di immobili distrutti o danneggiati, la cui realizzazione e rimozione sono disciplinate con specifica ordinanza commissariale.

Mario Di Nicola

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