
Proseguiamo il nostro viaggio nei diversi aspetti della Detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie, andando ad analizzare quali soggetti possono richiedere l’agevolazione fiscale che, ricordiamo, fino al 30 giugno 2013 consentirà uno sconto IRPEF del 50% per un tetto massimo di spesa detraibile di 96.000 euro a chi eseguirà interventi di recupero e ristrutturazione degli immobili a uso residenziale.
Certamente la detrazione 50% può essere richiesta dal proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, ma non solo. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che l’agevolazione fiscale spetta non solo a lui ma anche “ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi” e, cosa fondamentale, “ne sostengono le relative spese”.
Ma chi sono dunque coloro che posso fruire della Detrazione 50% sulla ristrutturazioni oltre ai proprietari degli immobili?
Come abbiamo accennato gli altri soggetti che possono godere del bonus IRPEF sono i titolari di un diritto reale di godimento come, ad esempio, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o la superficie.
Possono fruire della Detrazione 50% anche i locatari e i comodatari dell’appartamento in cui vengono effettuati i lavori di ristrutturazione e i soci di cooperative divise e indivise.
E le imprese?
Possono godere del bonus fiscale previsto per le ristrutturazioni anche gli imprenditori individuali, purché gli immobili su cui si interviene con i lavori non rientrino fra i beni strumentali o merce. Altra categoria di soggetti a cui si estende il diritto alla Detrazione 50% sono quelli indicati all’art. 5 del TUIR e che producono redditi in forma associata: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, imprese familiari, ecc.
Ovviamente le condizioni devono essere quelle previste per gli imprenditori individuali, sopra ricordati.
La Detrazione 50% e i conviventi familiari
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che anche il familiare convivente (cioè il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) può usufruire della Detrazione 50% purché sostenga le spese dei lavori di ristrutturazione, pagando le relative fatture con il bonifico (leggi anche Detrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico bancario?) e a patto che la convivenza esista già nel momento in cui iniziano i lavori.
Domanda:
se si acquista un immobile nei primi mesi del 2013 si può usufruire delle nuove agevolazioni per la strutturazione da effettuare comunque entro il 30 giugno? Grazie
domanda:
ho partecipato alle spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà di mia moglie. Al momento dei lavori, e quindi dei pagamenti, convivevamo in un altro immobile. Finita la ristrutturazione abbiamo spostato entrambi la residenza sulla nuova casa. Ho diritto alla detrazione?
buon giorno,andrò a convivere con la mia ragazza a ottobre in una casa di sua proprietà,dato che metterò la mia residenza in quel immobile e dovremo affrontare spese di ristrutturazione e acquiato mobili,potrò ricevere il 50% di rimborso pagando e intestandomi le fatture?
grazie
Vorrei sapere se il coniuge per usufruire della agevolazione deve avere necessariamente la residenza nell”immobile oggetto di intervento. Grazie
casa in ristrutturazione edilizia con lavori relativi anche al risparmio energetico.
per usufruire del bonus fiscale per il risparmio energetico il coniuge convivente deve essere convivente fin dall’inizio dei lavori di ristrutturazione o solo prima dell’inizio dei lavori per il risparmio energetico?
cosa si intende per convivenza? quella legata allo stato civile( essere marito e moglie) o quella legata al vivere sotto lo stesso tetto? grazie.
Non è chiaro in che misura spetta la detrazione per lavori condominiali al coniuge superstite che ha il diritto di abitazione. In base alla quota di possesso dell’ immobile o al 100% ?
E agli altri proprietari ?
Buongiorno, è possibile che solo uno dei due proprietari ( marito e moglie in comunione dei beni) dell’immobile usufruisca delle detrazioni . Io lavoro part time e sono incipiente quindi non recupero nulla nel 730…