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Detrazione 50% o Detrazione 55%, quale è la scelta giusta?

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Fino al 30 giugno 2013 convivranno i due bonus fiscali: la detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e la detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il dubbio, al quale cerchiamo di rispondere, è proprio questo: negli otto mesi che ci separano da giugno 2013 è più conveniente optare per la detrazione 50% o per quella più alta del 55%?

La domanda è meno peregrina di quanto sembri, poiché alcuni interventi edilizi prevedono la possibilità, da parte del contribuente, di scegliere se orientarsi verso uno o l’altro tipo di premialità fiscale e, in seconda battuta, non sempre la scelta della detrazione 55% potrebbe rivelarsi in assoluto migliore di quella della detrazione 50%.

Vediamo di capirci qualcosa.

La scelta tra le due detrazioni si ha solo nei casi di interventi su fabbricati a uso abitativo che comportano, per esempio, la sostituzione della caldaia o la sua conversione con un altro tipo di combustibile (solitamente di fonte rinnovabile), la sostituzione degli infissi esterni esistenti con altri di tipologia, colore e materiali differenti, l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore o la termoregolazione nei vari locali dell’edificio o, ancora, la posa in opera di un cappotto termico e l’isolamento termico dei solai.

Non potendo esaminare nel dettaglio tutti i singoli casi (che sarebbero innumerevoli), possiamo semplificare al massimo dicendo che, se la spesa prevista per interventi, che rientrano in entrambi i tipi di sconto IRPEF, è molto elevata (superiore cioè all’attuale tetto di 96.000 euro previsto per la detrazione 50%), è conveniente orientarsi sulla detrazione 55%, di cui ci siamo occupati ripetutamente nelle scorse settimane (leggi in proposito Detrazione 55% risparmio energetico, gli adempimenti per ottenerla).

Un altro elemento soggettivo da tenere in considerazione per scegliere la Detrazione 55% in luogo di quella prevista per le ristrutturazioni è anche la complessità della documentazione tecnica da inviare all’Enea e che, per chi usufruisce del bonus 55% è un obbligo da ottemperare. Interventi semplici e non onerosi possono essere un elemento discriminante per scegliere la detrazione più pesante invece di quella sulle ristrutturazioni.

Detrazione 50%, quando conviene
Anche se percentualmente inferiore, non sempre la scelta della Detrazione 55% si rivela vincente. Riallacciandosi a quanto appena scritto, se gli interventi sono piuttosto complessi e prevedono di dotarsi di una certificazione energetica, può essere consigliabile orientarsi sulla semplice Detrazione 50%, semplicemente perché i costi da sostenere per dotarsi della certificazione potrebbero mangiare il gap del 5% in più garantito dalla detrazione per l’efficienza energetica.

Un altro elemento che può fare propendere per la scelta della Detrazione 50% è anche il valore complessivo della spesa prevista per l’intervento e l’entità della propria capienza fiscale, ossia della possibilità di mettere a detrazione costi e spese fino a una certa misura. In sintesi, se la propria capienza fiscale è limitata, è preferibile scegliere la più semplice Detrazione 50% rispetto a quella più alta, ma anche più complicata, del 55%.


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7 Commenti

  1. seguito Vs. intelligente articolo di cui sopra, e avendo da saldare la costruzione di una Veranda, mi conviene citare nel bonifico la legge 449/97 ristrutt. edilizia…ma se nel bonifico dell’acconto di ottobre ho già citato la legge 296/06 , cosa succede? Grazie per la risposta.

    • se vuoi cambiare la causale del bonifico gia’ fatto in acconto, rivolgiti alla banca che lo ha fatto e chiedi di poterlo variare. se non sono passati un certo numero di mesi, e’ possibile.

      sono una ex bancaria, ed era il mio lavoro….

  2. Il D.L.83/2013 (art. 11 comma 3) ha soppresso tra le spese agevolate al 50% (ex 36%) i lavori comportanti un risparmio energetico, che restano invece agevolabili al 55%, per cui ritengo che non ci sia possibilità di scelta, nel senso che per gli interventi che comportano un risparmio energetico si può ottenere solo l’agevolazione al 55% e non quella al 50%.

    • Per Giuliano,
      scusa la mia ignoranza, ma non mi risulta che lo sgravio fiscale del 50% ex 36% sia stato soppresso per le spese che riguardano per esempio l’acquisto di un termocamino a biomassa oppure per la realizzazione di un controsoffitto coimbentato !

      • Premetto che qualche dubbio ce l’ho anch’io, dopotutto i forum servono a cercare chiarimenti. A riguardo del termocamino a biomassa, hai ragione tu, in quanto esso è accessibile solo alla detrazione per ristrutturazione edilizia (36-50%) e non a quella del risparmio energetico (55%) in quanto per accedere a quest’ultima occorre effettuare una SOSTITUZIONE di un generatore di calore già esistente, mentre di solito chi compra la classica stufa a pellet lo fa in aggiunta alla caldaia che resta lì senza essere sostituita. Invece per il controsoffitto coibentato avrei qualche dubbio, in quanto il lD.L.83/2013 (art. 11 comma 3) recita: “All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ SOPPRESSO; ” e l’ultimo periodo (soppresso) sarebbe…”La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.” la lettera h riguarda appunto interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
        conseguimento di risparmi energetici, che dunque se ho ben capito NON SI DETRAGGONO PIU’ al 50% dal 01 gennaio 2013 in quanto soppressi. Il ragionamento è contorto, se qualcuno mi smentisce non può che farmi piacere!

  3. Buongiorno vorrei sapere un pensionato sociale può acquistare un termocamino e usufruire della detrazione..è un pensionato che vive a casa della figlia ma purtroppo in quella casa non c’è nessuno ché lavora.grazie

    • In linea teorica sì, Angela. Però occorre precisare che le detrazioni fiscali, e quindi il rimborso IRPEF, arriva solo se si raggiunge una certa capienza fiscale. In altre parole (non ce ne vogliano i commercialisti), se si dichiara poco o nulla, la capienza fiscale non si raggiunge e non si ottiene il rimborso per le ristrutturazioni. Per avere una risposta precisa le consigliamo di rivolgersi ai CAF territoriali che le potranno senz’altro fornire indicazioni fiscali precise sulla sua situazione specifica.

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