Mediazione, l’obbligo è incostituzionale. Futuro incerto per i professionisti abilitati

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Nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della
mediazione.

In particolare ad essere colpito è il primo comma dell’art. 5 del decreto che prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione …”

Secondo i giudici della Suprema Corte si è verificato un eccesso nell’utilizzo da parte del Governo della delega legislativa ricevuta dal Parlamento.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, la notizia ha già creato scompiglio tra i professionisti del settore forense, ma anche tra i tecnici che si erano avvicinati allo strumento della mediazione civile come nuova opportunità per la propria attività professionale.

La mediazione civile resta, quindi, facoltativa per tutte le aree per le quali era finora obbligatoria, come previsto dall’art.5 del d.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).  Di conseguenza non sono più valide le sanzioni previste per chi non si affida a tale strumento.

Ma quale sarà il futuro per quei professionisti, soprattutto ingegneri e geometri, che hanno investito tempo e denaro per la formazione da mediatore (sono circa 40mila quelli abilitati) e per gli ordini ed enti che si sono registrati come organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia (oltre i 900)?

Redazione Tecnica

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