
Il dubbio è stato oggetto di un’interrogazione alla Camera, presentata da Laura Cavandoli al ministro dell’economia e delle finanze. La richiesta di chiarimento riguarda la data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti con Superbonus.
L’On. Cavandoli, in riferimento all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, chiede se per tale data si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente.
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Analizziamo nel dettaglio la risposta pubblicata mercoledì 28 giugno 2023 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-00784.
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Interventi trainanti e trainati Superbonus: qual è la data di inizio e fine lavori?
Nella premessa, l’On. Cavandoli fa riferimento all’articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, ricordando che lo stesso stabilisce che ai fini dell’applicazione del Superbonus agli interventi trainati (articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti».
Pertanto, risulta fondamentale stabilire la data di inizio e fine lavori al fine individuare l’arco temporale temporale relativo alle spese sostenute. Ma come comprovare tale periodo? Ecco la risposta del MEF.
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La data di inizio e fine lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti
La risposta è contenuta nella Circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2). Il MEF, facendo appunto cenno al documento dell’Agenzia, scrive: «Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
Il MEF spiega poi che nella sopracitata circolare delle Entrate è stato anche chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti», pertanto la data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
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Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.
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