Permesso di costruire. Finalmente il testo del Regolamento con i requisiti igienico-sanitari edifici

L’uscita del Regolamento era prevista a 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto SCIA 2 (2016), ma lo schema del provvedimento è stato sottoposto solo ora alla Conferenza unificata

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Il Ministero della Salute ha trasmesso in Conferenza Stato-Regioni lo schema del Regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del DPR 6 giugno 2001, n.380.

Il Regolamento definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.

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L’Allegato 1, al Regolamento in questione, riporta i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d’uso.

Vediamo insieme di quali articoli si compone il Regolamento ma prima riprendiamo l’articolo 20 del TU Edilizia che, ricordiamo, fornisce indicazioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

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Cosa prevede l’articolo 20 del TU Edilizia

L’articolo 20 del TU Edilizia fornisce indicazioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire e nelle specifico è il comma 1-bis (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 – detto Decreto SCIA 2) a prevedere l’adozione, con decreto del Ministro della salute previa intesa in Conferenza unificata, del Regolamento in oggetto.

Ebbene sì, l’uscita del Regolamento era prevista a 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto SCIA 2 (2016), ma lo schema del provvedimento è stato sottoposto solo ora dal Ministero della Salute, unitamente all’Analisi tecnico normativa e all’Analisi di Impatto della Regolamentazione, alla Conferenza unificata.

Il Regolamento con i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici è fondamentale perché subordina il rilascio del permesso di costruire, o a riqualificare, all’obbligo, da parte del progettista, del rispetto di detti requisiti.

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Lo schema del regolamento: gli articoli

Il provvedimento, che si compone di 14 articoli ed un allegato, non riguarda solo le nuove costruzioni ma anche a quelle oggetto di riqualificazione ed è applicabile anche agli edifici non residenziali, laddove non si definiscano contrasti con la normativa specifica di settore.

Gli articoli sono:

  1. finalità;
  2. definizioni;
  3. analisi del sito;
  4. rapporto tra edificio e contesto;
  5. spazi verdi e controllo del microclima;
  6. orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna;
  7. requisiti dimensionali degli spazi di vita;
  8. comfort termo-igrometrico;
  9. riduzione dei livelli di inquinamento indoor;
  10. illuminazione naturale;
  11. protezione acustica;
  12. gestione dei rifiuti urbani;
  13. gestione integrata dell’edificio;
  14. disposizioni transitorie, finali e abrogative.

Mentre nell’Allegato 1 – “requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto del Prescindente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” – sono individuate le prestazioni sanitarie (i.e. buone pratiche sanitarie) correlate ad ogni singolo articolo del decreto.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del decreto che al momento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta.

>> Scarica lo schema del Regolamento requisiti igienico-sanitari <<

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