Quali permessi occorrono per recinzioni, muri di cinta e cancellate?

Vediamo nel dettaglio procedimento e vincoli da rispettare per queste opere al fine di non commettere abusi edilizi e subire sanzioni

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Si tratta di quelle opere di protezione dall’esterno che non hanno caratteristiche di precarietà, bensì sono permanenti nel tempo. Tale proprietà viene evidenziata sia da caratteristiche oggettive che soggettive.

Sotto il primo profilo è indicativo il materiale da costruzione (ferro, muratura, ecc.) e le modalità di ancoraggio al terreno, mentre per quanto riguarda l’elemento soggettivo esso deve essere costituito dalla finalità di realizzare un’opera di protezione non precaria ma permanente, in quanto destinata a sopperire ad esigenze non sottoposte a limiti temporali.

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I muri di contenimento, non avendo la finalità di delimitare o circoscrivere un immobile non sono da ricomprendere all’interno di questa categoria (Cass. pen., sez. III, sent. n. 6906 del 12/6-14/7/1997). Alcuni interpreti assimilano i muri di contenimento all’interno della categoria delle opere di restauro e risanamento conservativo (in tal senso v. Cass. pen., sez. III, sent. n. 4392 dell’8/4-12/5/1997). Occorrerà invece un permesso di costruire qualora il muro non abbia la funzione tipica di protezione e delimitazione ed ecceda in modo evidente dalle dimensioni collegabili a tale destinazione (in tal senso, con riferimento alla costruzione di un muro lungo m 7, largo m 2 ed alto m 4, destinato a base di un frantoio per la lavorazione della sabbia, Cass. pen., sez. III, sent. n. 10709 del 24/10-25/11/1997, Mirabile).

Vediamo nel dettaglio procedimento, sanzioni e vincoli da rispettare per queste opere al fine di non commettere abusi edilizi. Il presente articolo è estratto dal volume Gli abusi edilizi di Emanuele Montini, edito da Maggioli Editore.

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Procedimento

La giurisprudenza amministrativa ha in passato confermato l’orientamento secondo cui, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della DIA (poi SCIA) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. L’intervento edilizio si configura invece come nuova costruzione, soggetto al permesso di costruire, qualora abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (cfr. Cons. di Stato 4 gennaio 2016, n. 10; v. anche Cons. di Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3408).

Al di fuori di tali ipotesi, per effetto delle modifiche apportate al testo unico dell’edilizia da parte del d.lgs. SCIA 2 che ha introdotto la CILA come categoria residuale per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’articolo 6, al permesso di costruire di cui all’art. 10 e alla SCIA di cui all’art. 22, la realizzazione di muri di cinta di modeste dimensioni nel corpo e nell’altezza è ora generalmente assoggettabile al regime della CILA.

Quando, invece, la recinzione non abbia le caratteristiche oggettive o soggettive della permanenza ma rappresenti un’opera precaria o non edilizia, come ad esempio le transenne di manifestazioni episodiche, in questo caso non è previsto alcun procedimento abilitativo, essendo opera di libera realizzazione.

La recinzione in legno o in rete metallica, nel silenzio della normativa urbanistica locale e regionale, non richiede alcun atto abilitativo edilizio se realizzata senza cordolo in cemento (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 26/1/2007, n. 82; Cons. di Stato, sez. V, 26/10/1998, n. 1537). Nel caso in cui tali opere ricadano in area vincolata, la realizzazione dell’intervento è, comunque, condizionata dal rilascio del relativo nulla osta.

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Sanzioni e sanabilità

La realizzazione di tali opere non precarie senza aver inoltrato la regolare comunicazione di inizio lavori comporta il pagamento della sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

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Vincoli

In caso di interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) non occorre alcuna autorizzazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/3/2017.

In caso invece di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) sarà sufficiente ottenere l’autorizzazione semplificata.

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Gli abusi edilizi

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Foto:iStock.com/Aliaksandr Yarmashchuk

Redazione Tecnica

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