Comunità Energetiche Rinnovabili e compatibilità tra Bonus Ristrutturazione e Ritiro Dedicato

Vediamo nel dettaglio cosa è il Ritiro Dedicato e quali sono le condizioni che devono esistere affinché lo stesso risulti compatibile con il Bonus Ristrutturazione

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Tutta l’energia che viene prodotta dagli impianti fotovoltaici facenti parte delle configurazioni delle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER e Autoconsumo Collettivo – AUC, decurtata la parte che viene autoconsumata in situ, deve essere immessa nella rete pubblica ancora prima di essere condivisa (virtualmente).

L’energia immessa nella rete pubblica può essere ceduta tramite il Ritiro Dedicato del GSE oppure venduta a mercato. Per quanto concerne la vendita a mercato risulta semplice comprendere che il produttore di energia potrà accordarsi con un acquirente per cedergli ad un prezzo stabilito l’energia prodotta e immessa in rete.

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Vediamo nel dettaglio cosa è il Ritiro Dedicato e quali sono le condizioni che devono esistere affinché lo stesso risulti compatibile con il Bonus Ristrutturazione. Il presente articolo è estratto dal volume dal volume Le Comunità Energetiche Rinnovabili di Lucio Berardi, edito da Maggioli Editore.

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Il Ritiro Dedicato

Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori di energia rinnovabile per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete. In concreto consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti (che vi possono accedere), su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

Il Ritiro Dedicato è quindi una forma di incentivazione che si basa su un sistema di calcolo semplice: energia immessa moltiplicata per un prezzo stabilito dal GSE.

I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione (a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete).

Da ultimo si segnala che, per quanto riguarda gli impianti realizzati mediante l’utilizzo del c.d. Superbonus 110%, le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell’energia elettrica immessa in rete e non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (come meglio approfondito nell’articolo >>Il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche: rapporto tra detrazioni edilizie e CER <<).

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Compatibilità tra bonus ristrutturazione e Ritiro Dedicato

Il Bonus Ristrutturazione risulta anche compatibile, a determinate condizioni, con il Ritiro Dedicato. Tale compatibilità vale anche con lo scambio sul posto (altra forma di incentivazione che non esisterà più dal 2024).

Infatti, come chiaramente stabilito nella risoluzione del 2 aprile 2013 n. 22 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa:

“Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il Ministero competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta, prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5 stabilisce che le medesime tariffe sono alternative, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato”.

Leggi anche: Il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche: rapporto tra detrazioni edilizie e CER

Ed ancora: “Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente“.

E infine: “La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto:

  • abbia potenza superiore a 20 kW

ovvero

  • pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. n. 84/E del 2012, ris. n. 13/E del 2009, cir. n. 46/E del 2007)”.

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Foto:iStock.com/Eloi_Omella

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