Quali requisiti devono avere i docenti dei corsi antincendio?

Tutti i requisiti che devono avere i docenti abilitati ai corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio e come calcolare le novanta ore di documentata esperienza sia in ambito teorico, sia in ambito pratico

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La risposta alla domanda è nel Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recanteCriteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, detto anche Decreto GSAE per chiarire ulteriori dubbi in materia, dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sono state fornite le indicazioni applicative al Decreto GSA.

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Poi con una nota ministeriale n.4351, datata 22 marzo 2023, è anche arrivata una precisazione sul tema, nello specifico per quanto riguarda il calcolo delle novanta ore di documentata esperienza sia in ambito teorico, sia in ambito pratico.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti che devono avere i docenti dei corsi antincendio e analizziamo il chiarimento che interessa la quantificazione del numero delle ore di documentata esperienza teorica e pratica.

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I requisiti dei docenti dei corsi antincendio

All’articolo 6 del DM 2 settembre 2021 viene precisato che i docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale ed esibiscono, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti.

Al sopracitato articolo vengono inoltre elencati i requisiti dei docenti abilitati ai corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. Ecco quali sono.

Parte teorica e parte pratica

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a – documentata esperienza di almeno novanta ore (ndr – questo punto è stato oggetto di una nota ministeriale di chiarimento, il cui contenuto è analizziamo al prossimo paragrafo) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;
  • b – avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • c – essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  • d – rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

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Sola parte teorica

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Sono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

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Sola parte pratica

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a – documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • b – avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • c – rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

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Come si calcolano le ore di documentata esperienza teorica e pratica?

Il dubbio relativamente il quale il Dipartimento dei Vigli del Fuoco si è espresso, come accennato ad inizio articolo, riguarda i requisiti dei docenti della parte teorica e della parte pratica.

Con la nota n. 4351 – avente per oggetto Richiesta interpretazione comma 2 art. 6 DM 2/09/2021 – viene chiarito che per documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico il legislatore “intende che le novanta ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico”.

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