Decreto PNRR 3: tutte le semplificazioni per gli impianti a energia rinnovabile

I progetti esenti dalle VIA fino al 30 giugno 2024, i requisiti per gli impianti fotovoltaici liberamente installabili in aree agricole e i casi in cui l’installazione di impianti fotovoltaici su terra ed eolici verrà considerata manutenzione ordinaria: ecco cosa prevede la legge di conversione del Decreto PNRR 3

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(Aggiornamento del 26 aprile 2023) Con l’entrata in vigore dal 22 aprile la legge 21 aprile 2023, n. 41 di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 detto Decreto PNRR 3, porta con sé alcune novità in materia autorizzativa per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Tra queste, l’esenzione dalle valutazioni ambientali (VIA) fino al 30 giugno 2024 per progetti di: impianti fotovoltaici, impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti, repowering di impianti eolici esistenti e impianti di produzione di energia rinnovabile offshore, che rispondono a determinati requisiti (sotto elencati).

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Inoltre, nella legge di conversione del Decreto PNRR 3 sono previste ulteriori misure semplificative che riportiamo di seguito.

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I progetti esenti dalle VIA fino al 30 giugno 2024

Con la conversione del Decreto PNRR 3 vengono semplificate le procedure relative ai progetti, che ricadono nelle aree idonee e contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), di:

  • impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle relative infrastrutture;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle relative infrastrutture;
  • rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
  • repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;
  • produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo;
  • infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

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Impianti fotovoltaici in aree agricole liberamente installabili

Con il Decreto PNRR 3 vengono, inoltre, semplificate le procedure di installazione degli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole (posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e posti nelle aree idonee e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni se posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti).

Tali impianti sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
  • le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo;
  • se realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.

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Manutenzione ordinaria per l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici

Si legge poi nella legge di conversione che è considerata attività di manutenzione ordinaria, quindi non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’installazione di impianti fotovoltaici su terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Attenzione però, ciò è possibile fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dove previste.

Inoltre, viene considerata manutenzione ordinaria anche l’installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A e B la semplificazione si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri.

>> Scarica la legge di conversione Decreto PNRR 3 <<

>> Scarica il Decreto PNRR 3 n.13 del 24 febbraio 2023 <<

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