Il Decreto Lavoro modifica il Testo Unico Sicurezza 81/2008

Per avere maggiori conferme è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta, ma intanto analizziamo quali saranno gli articoli del TUSL soggetti a nuova riformulazione. Ecco cosa cambia

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Aggiornamento del 2 maggio 2023 – Con il Decreto lavoro, sono in arrivo non solo novità sul reddito di cittadinanza, assunzioni e pensioni ma anche modifiche al testo del D.lgs. 81/2008, il TU della Sicurezza.

L’articolo che contiene le modifiche al TUSL è il n.14, ma trattandosi di una prima bozza (datata 1° maggio 2023) del provvedimento normativo non ancora approvata dal Consiglio dei Ministri, è necessario tener conto che il testo potrà subire ulteriori modifiche.

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Riportiamo di seguito integralmente l’articolo 14, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″ e gli articoli che saranno interessati dalle modifiche.

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Le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro

Le modifiche previste interessano:

  • la sorveglianza sanitaria obbligatoria,
  • l’estensione a tutti i lavoratori autonomi delle norme relative alle opere provvisionali,
  • nuove misure di contrasto alla diffusione di falsi attestati di formazione,
  • il riconoscimento dei soggetti privati in qualità di incaricati per la verifica periodica,
  • obbligo di formazione (ed eventuale sanzione in caso di inadempimento) del datore di lavoro che utilizza le proprie attrezzature di lavoro per attività professionale.

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Gli articoli TU Sicurezza soggetti alle modifiche

Pertanto leggendo la bozza, si evince che gli articoli che saranno soggetti a nuova riformulazione sono (con evidenza in grassetto delle modifiche introdotte al TU Sicurezza):

  • Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – L’articolo 18, comma 1, lettera a) è così modificato:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

  • Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi – L’ articolo 21, comma 1, lettera a) è così modificato:

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

  • Obblighi del medico competente – L’articolo 25, comma 1, dopo la lettera e) e dopo la lettera n) sono aggiunte le lettere e-bis) e n-bis):

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneitàn-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

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  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – All’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunta la lettera b-bis):

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

  • Obblighi del datore di lavoro – All’articolo 71, il comma 12 è sostituito:

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

  • Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – All’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito da:

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

  • Informazione, formazione e addestramento – L’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis):

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

  • Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in
    uso – All’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto:

e dell’articolo 73, comma 4-bis.

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Foto:iStock.com/isayildiz

Redazione Tecnica

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