
Il Codice appalti è stato pubblicato in Gazzetta. Il d.lgs.36/2023 è nel supplemento ordinario n. 12/L della G.U. serie generale n. 77 del 31 marzo 2023. Il testo corredato delle relative note è stato poi ripubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2023.
Tra le novità che il nuovo Codice porta con sé, ce ne sono alcune che interessano la figura del RUP, il Responsabile Unico di Progetto. Ebbene sì, non è un errore e avete letto bene l’acronimo resta lo stesso ma la lettera P anziché il Procedimento, starà ad indicare il Progetto.
Quindi il cambio nome è una delle principali novità che interessano questa figura nominata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
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Analizziamo di seguito alcune delle novità introdotte dal nuovo Codice appalti in materia e cosa prevedono nel dettaglio l’art. 15 e l’allegato I.2 (che recepisce le linee guida ANAC n.3) che disciplinano funzioni e attività del RUP.
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Nomina del RUP
Circa la nomina del RUP, ricordiamo che il d.lgs. 50 /2016 prevedeva che che la stessa venisse effettuata con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, invece nel nuovo codice viene specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del
progetto.
Nel d.lgs. 36/2023 viene inoltre specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
Con il nuovo Codice vengono valorizzate le funzioni di supporto al RUP prevedendo all’art. 15, comma 6 che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.
Interessante segnalare quanto disciplinato all’articolo 51, comma 1, che prevede nel caso di aggiudicazione dei contratti sottosoglia (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente eliminando così i dubbi circa tale aspetto, considerato controverso.
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OK ad un RUP privo di requisiti
Dell’allegato I.2, la rilevante novità riguarda la possibilità per la stazione appaltante di nominare anche un RUP privo dei requisiti.
All’art. 2 (modalità di individuazione del RUP), comma 3 dell’allegato si legge: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”.
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Marco Agliata
Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza.
Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale.
È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.
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