Come cambia la figura del RUP con il nuovo Codice Appalti

Il cambio nome è una delle principali novità che interessano questa figura. Ecco alcune delle novità introdotte dal nuovo Codice appalti in materia

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Il Codice appalti è stato pubblicato in Gazzetta. Il d.lgs.36/2023 è nel supplemento ordinario n. 12/L della G.U. serie generale n. 77 del 31 marzo 2023. Il testo corredato delle relative note è stato poi ripubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2023.

Tra le novità che il nuovo Codice porta con sé, ce ne sono alcune che interessano la figura del RUP, il Responsabile Unico di Progetto. Ebbene sì, non è un errore e avete letto bene l’acronimo resta lo stesso ma la lettera P anziché il Procedimento, starà ad indicare il Progetto.

Quindi il cambio nome è una delle principali novità che interessano questa figura nominata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

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Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 ha introdotto una delle maggiori trasformazioni per il ruolo del RUP, ora Responsabile unico del progetto, nell’ambito della gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Si tratta di un cambiamento di notevole rilevanza sia in termini di funzioni che di modalità operative.Alcune di queste assumono un rilievo primario e interessano:1) l’istituzione, per la prima volta, di un ufficio di supporto al RUP finanziato con l’1% dell’importo a base d’asta (di lavori, servizi e forniture) da utilizzare per l’affidamento diretto, da parte del RUP, di incarichi di assistenza e supporto;2) la qualifica di Project Manager richiesta per la gestione di progetti complessi;3) l’organizzazione delle piattaforme digitali per la gestione delle procedure di affidamento all’interno delle stazioni ap- paltanti qualificate;4) la qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti necessaria per gli affidamenti superiori a 500.000 euro per i lavori e a 143.000 euro per i servizi e forniture;5) il controllo dell’applicazione dei Criteri ambientali minimi di cui all’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e al d.m. 23/6/2022;6) l’istituzione e assistenza al Collegio consultivo tecnico (se nominato) che è obbligatorio per gli appalti di lavori superiori alla soglia e per gli appalti di servizi e forniture superiori a 1 milione di euro;7) la partecipazione alle commissioni di gara in qualità di componente o anche di Presidente;8) la gestione degli incentivi;9) la gestione, nella fase esecutiva dei contratti, dei subappalti a cascata con le conseguenti ricadute su verifiche dei pagamenti, della regolarità dei contributi e delle relative polizze;10) il controllo della progettazione per lavori di importo superiore al milione di euro per i quali, dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio l’utilizzo del BIM;11) l’applicazione obbligatoria della revisione prezzi; oltre quelli derivanti dalle ricadute delle funzioni indicate o dalle prescrizioni normative delle procedure attuazione degli interventi.In considerazione degli elementi esposti l’aggiornamento ha richiesto una completa riscrittura del testo ferma restando l’impostazione di fondo basata su due canali preferenziali di approfondimento e relativi a:• gli elementi e gli aggiornamenti di carattere normativo;• le indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività, all’individuazione delle procedure da porre in essere e alle possibili criticità che si possono determinare.Per rendere più immediato sia il percorso metodologico da osservare per le mansioni da svolgere, sia le singole attività da porre in essere, sono stati nuovamente riportati, all’interno del testo, una serie di diagrammi, richiami e tabelle aggiornati con gli elementi di sintesi di facile e immediata lettura per consentire all’utente di individuare con la massima tempestività i passaggi maggiormente significativi.La modalità d’uso del quaderno è rimasta impostata sulla base della precisa esigenza di accompagnare il tecnico in tutte le fasi del processo di attuazione di contratti pubblici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture potendo fare riferimento ad un supporto operativo completo e di immediata efficacia.Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

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Analizziamo di seguito alcune delle novità introdotte dal nuovo Codice appalti in materia e cosa prevedono nel dettaglio l’art. 15 e l’allegato I.2 (che recepisce le linee guida ANAC n.3) che disciplinano funzioni e attività del RUP.

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Nomina del RUP

Circa la nomina del RUP, ricordiamo che il d.lgs. 50 /2016 prevedeva che che la stessa venisse effettuata con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, invece nel nuovo codice viene specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del
progetto.

Nel d.lgs. 36/2023 viene inoltre specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Con il nuovo Codice vengono valorizzate le funzioni di supporto al RUP prevedendo all’art. 15, comma 6 che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”.

Interessante segnalare quanto disciplinato all’articolo 51, comma 1, che prevede nel caso di aggiudicazione dei contratti sottosoglia (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente eliminando così i dubbi circa tale aspetto, considerato controverso.

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OK ad un RUP privo di requisiti

Dell’allegato I.2, la rilevante novità riguarda la possibilità per la stazione appaltante di nominare anche un RUP privo dei requisiti.

All’art. 2 (modalità di individuazione del RUP), comma 3 dell’allegato si legge: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”.

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Foto:iStock.com/Johnce

Redazione Tecnica

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