Realizzazione campi da tennis e padel, quando è necessario il permesso di costruire

La realizzazione di campi da padel e da tennis da parte di un circolo sportivo non è un’ipotesi di attività edilizia libera. Una recente sentenza

Mario Petrulli 29/03/23
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Come è noto, nell’ambito dell’attività edilizia libera rientrano, fra le altre ipotesi previste dall’art. 6[1] del Testo Unico Edilizia, anche la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro (comma 1, lett. e-quinquies) e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (comma 1, lett. e-ter).

L’utilizzo del termine “aree” rimanda agli spazi aperti: rientrano in tali interventi, perciò, la realizzazione di modeste e pertinenziali aree di gioco ad uso privato, da parte di singoli soggetti non svolgenti attività con scopo di lucro (ad esempio, da parte di un oratorio)[2].

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Nella recente sent. 13 marzo 2022, n. 223, il TAR Piemonte, sez. II, si è occupato di un caso peculiare, ossia l’individuazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione di due campi da padel e uno da tennis da parte di un circolo sportivo privato.

Secondo i giudici, tali opere presentano caratteristiche tali da comportare una trasformazione significativa e permanente del territorio, risultando quindi soggette al preventivo rilascio di apposito titolo edilizio, da individuare nel permesso di costruire. Nel caso di specie, infatti, non si tratta di “opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni” poiché, al contrario, lo spianamento e la pavimentazione sono funzionali alla realizzazione di campi sportivi e, dunque, di opere con una propria autonomia.

Parimenti, non è possibile ritenere tale intervento edilizio rientrante nella categoria delle “aree ludiche senza fini di lucro” o qualificabile come realizzazione di “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, poiché i campi in questione sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale vera e propria da parte di una società sportiva.

Con riferimento alla realizzazione di impianti sportivi a scopo commerciale, ricordiamo che, secondo il TAR Toscana, sez. III, sent. 28 marzo 2022, n. 411, “La realizzazione di un campo da tennis non può poi essere considerata come attività edilizia libera poiché nel concetto di “area ludica”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, d.P.R. n. 380/2001, rientrano piccole strutture (altalene, dondoli, panche ecc.) non ancorate al suolo e destinate alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. Le installazioni in muratura o fabbricate fuoriescono da tale dizione (T.A.R. Campania-Napoli VIII, 15 febbraio 2018 n. 1041) e il campo da tennis comporta una trasformazione permanente dei luoghi”.

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Campi da padel non realizzabili in zona agricola

Un ulteriore aspetto interessante della realizzazione dei campi da padel riguarda la loro realizzabilità in zona agricola: ebbene, secondo il TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 23 novembre 2021, n. 3232, “n. 2 campi di padel di dimensioni di ml. 20×10 realizzati con basamento formato da un massetto in calcestruzzo di cm 10/12 di altezza, sovrastato da un tappeto in fibre sintetiche, con ai lati l’installazione di pannelli in vetro temperato di tre metri di altezza con sovrastante recinzione in ferro a maglia quadra alta 1 mt.” sono opere che integrano “all’evidenza una trasformazione edilizia del terreno stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo (Cons. Stato, Sez. VI, 2707/2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 3700; Cass. Pen., Sez. III, n. 4916/2014; Cass. Pen., n. 41570/2005) in modo incompatibile con la destinazione a zona agricola”.

Nell’occasione i giudici hanno anche affermato che tali tipologie di campi sono strutturalmente estranei anche al c.d. turismo rurale, poiché il padel “costituisce una forma particolare di tennis urbano che necessita di opere murarie e materiali durevoli (come il vetro che deve delimitare il campo) del tutto indipendenti dall’effettivo godimento dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale”.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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[1] Art. 6 (L) – Attività edilizia libera

  1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

[omissis]
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

[omissis]
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

[omissis]

[2]A termini dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell’attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo; rientrano, tra dette opere, esemplificativamente, piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici”: TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 20 marzo 2017, n. 135, richiamata da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 15 febbraio 2018, n. 1041.

Immagine: iStock/Jorge Martinez

Mario Petrulli

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