Le nuove norme sull’adeguamento dei prezzi per il 2023

Un riepilogo delle finestre temporali per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e dei passaggi che le stazioni appaltanti devono seguire per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari

Marco Agliata 14/03/23
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In materia di adeguamento prezzi e aggiornamento dei prezzari regionali sono state emanate sia le modifiche dell’articolo 26 del d.l. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022 introdotte dalle nuove disposizioni di cui all’articolo 1, commi 369 e successivi oltre al comma 458 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio) che il decreto Mit n. 16 del 1° febbraio 2023 che regola il funzionamento e le modalità di accesso alFondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” presso il Mit pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023 e che disciplina l’erogazione delle risorse stanziate per il pari a 1,6 miliardi di euro complessivi ripartiti in 1,1 miliardi per il 2023 e 500 milioni per il 2024.

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Nel merito delle procedure da porre in essere e con riferimento agli importi da corrispondere agli esecutori delle opere, è possibile definire delle sintesi delle diverse condizioni relative al 2022 e al 2023.

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Adeguamento prezzi anno 2022

I maggiori importi da corrispondere all’esecutore a seguito dell’adeguamento prezzi effettuato sui prezzari entrati in vigore nel 2022, come registrato dal direttore dei lavori sui relativi documenti contabili nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti all’esecutore delle opere nella misura del 90%.

Qualora, dalle verifiche contabili e comunque prima dell’ultimazione dei lavori, dovessero emergere delle differenze nelle liquidazioni degli importi rispetto alle prescrizioni normative indicate, il direttore dei lavori dovrà compensare tali discrepanze sugli importi ancora da erogare agli esecutori delle opere.

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Adeguamento prezzi anno 2023

Per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 dovrà essere applicato il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022 (utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023 data oltre la quale le Regioni dovranno adeguare i relativi prezzari) e i maggiori importi da corrispondere all’esecutore a seguito dell’adeguamento prezzi saranno riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura dell’80% nel caso di procedure con offerte presentate nell’anno 2022 e del 90% nel caso di procedure con offerte presentate nell’anno 2023.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari le stazioni appaltanti devono procedere, ai sensi dell’articolo 1, commi 369, 371, 377 e 458 della legge 197/2022 secondo la sequenza riportata di seguito:

  • utilizzo, nel limite del 50%, delle risorse accantonate per gli imprevisti;
  • ulteriori disponibilità presenti nelle somme a disposizione dello stesso intervento;
  • utilizzo di somme disponibili relative ad altri interventi ultimati con relativi collaudi e di competenza delle stesse stazioni appaltanti;
  • utilizzo delle eventuali economie derivanti dei ribassi d’asta e di risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di diminuzioni dei prezzi (nelle modalità prescritte da decreto Mef in emanazione);
  • per i soli lavori, accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili presso il Mit.

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Le finestre temporali per la presentazione delle istanze

Le finestre temporali fissate dal d.M. 2 febbraio 2023 per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo sono le seguenti:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Con riferimento a quanto indicato risulta evidente che tutti gli operatori coinvolti nell’applicazione delle nuove norme in merito all’adeguamento prezzi sono chiamati a svolgere una serie di attività che richiedono:

  • conoscenza puntuale delle norme vigenti e delle modalità di applicazione;
  • tempestività nella contabilizzazione dei lavori eseguiti e nelle richieste al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche presso il Mit;
  • scrupolosa applicazione delle tempistiche previste anche in ragione del fatto che in una condizione di limitata disponibilità delle risorse si determinerà una condizione che potrebbe penalizzare le richieste presentate in prossimità del 31 gennaio 2024.

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Foto:iStock.com/BrianAJackson

Marco Agliata

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