
Con questo post concludiamo, per il momento, il nostro ciclo di approfondimenti sul tema dell’assicurazione RC professionale, basandoci sull’ottima pubblicazione del Centro Studi del CNI L’assicurazione professionale dell’Ingegnere, che rappresenta un valido strumento informativo per gli ingegneri, gli architetti e i geometri che dovranno dotarsi, entro il 15 agosto 2013, di una polizza di assicurazione RC professionale.
Ricordiamo i primi due articoli: il primo dedicato ad alcuni concetti fondamentali da conoscere prima di stipulare una polizza per il rischio professionale (Assicurazione RC professionale obbligatoria, tre cose da sapere); mentre il secondo articolo presenta una guida per comprendere una assicurazione di questo tipo (Assicurazione RC professionale, una guida per capire la polizza).
Di seguito presentiamo un glossario minimo, prevalentemente estratto dal glossario curato e predisposto dall’ANIA (l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che gli esperti della Crawford & Company Italia hanno selezionato per la pubblicazione citata.
Aggravamento del Rischio
È l’aumento del livello di probabilità che un rischio coperto da una polizza di assicurazione RC professionale si trasformi in un evento reale. Di solito l’aggravamento del rischio viene certificato in modo obiettivo dalle statistiche in possesso delle compagnie assicuratrici.
L’aggravamento del rischio è quindi la modifica in senso peggiorativo delle condizioni iniziali del rischio coperto dalla polizza assicurativa. Tale modifica avviene in seguito alla stipulazione della polizza e consente all’assicuratore di aumentare il premio in virtù dell’aggravamento del rischio o, addirittura, di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale da non consentire la copertura
ALL RISKS
Si intende la copertura assicurativa che copre i rischi anche quelli non espressamente menzionati nel contratto di assicurazione RC professionale. È l’esatto opposto del sistema dei rischi nominati, in cui vengono coperti esclusivamente i rischi espressamente nominati nella polizza.
CAR (Contractor’s All Risks)
È una polizza di derivazione anglosassone che assicura, nei casi di costruzione con prevalenza di opere edili, tutti i danni materiali che possono accadere nel corso dei lavori alle opere stesse, nonché la responsabilità civile per danni a terzi, che possono derivare dai lavori suddetti.
Di norma è stipulata dal costruttore (committente) dell’opera, e può essere estesa ad eventuali sub-appaltatori e progettisti.
Claims Made
Per epoca di reclamo. È una clausola di origine anglosassone particolarmente usata in ambito di RC. Considera operante l’assicurazione solamente per i sinistri richiesti per la prima volta, dal terzo danneggiato all’assicurato, nel corso del periodo d’assicurazione; prescinde dall’insorgere del sinistro stesso, purché per le richieste pregresse a tale periodo, l’assicurato non ne sia a conoscenza quando stipula il contratto assicurativo.
Cessata l’assicurazione di norma i sinistri reclamati dopo tale data non sono compresi. Questa forma assicurativa permette di cambiare l’assicuratore, senza soluzione di continuità della garanzia assicurativa.
Il problema potrebbe nascere quando si decidesse di non rinnovare la polizza priva della copertura Postuma che copre le richieste pervenute dopo la cessazione del contratto. Si contrappone alla clausola tradizionale: Loss Occurence (per epoca di accadimento).
Loss Occurence
Per epoca di accadimento. Si tratta di una clausola tradizionale che considera operante l’assicurazione RC professionale per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. In tale disposto contrattuale si considera che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l’illecito dal che determina la responsabilità che determina la garanzia assicurativa stipulata. Cessata l’assicurazione, di norma, i sinistri reclamati in data successiva sono:
a) esclusi con specifico riferimento;
b) compresi sino alla prescrizione (decennale) del diritto di terzi danneggiati, se manca qualsiasi riferimento di esclusione specifica;
c) compresi per periodi indicati e predeterminati (6 mesi, 1 anno, 2 anni).
Si contrappone alla clausola Claims Made (per epoca di reclamo).
[…] Un glossario per orientarsi nella giungla dell’assicurazione RC professionale Con questo post concludiamo, per il momento, il nostro ciclo di approfondimenti sul tema dell’assicurazione RC professionale, basandoci sull’ottima pubblicazione del Centro Studi del CNI L’assicurazione professionale dell’Ingegnere, che rappresenta un valido strumen… […]
Poichè nel caso di professioni tecniche per le quali la responsabilità è postuma decennale, tutte le polizze RC che conosco, con la clausola claims made, vengono artatamente spacciate per polizze RC Professionale, in realtà sono si contratti legittimi, ma considerati atitipici, non recepiscono quanto previsto dall’art. 1917 cc, e quasi sempre possono essere considerati vessatori.
Oltre tutto la legge che impone la copertura assicurativa, precisa che detta copertura deve essere ADEGUATA (al tipo di professione svolta) e la sua obbligatorietà è finalizzata a tutelare il cliente consumatore.
Chi dice che una polizza RC Professionale per attività interessate dall’art. 1669 cc, contenente la clausola claims made è osservante della prescrizione della legge, e tutela il consumatore cliente, dice solo una bugia. Probabilmente spacciare una polizza spuria claims made per polizza RC profèssionale, potrebbe essere penalmente perseguibile.
Per favore mi comunicate se esiste una polizza RC Professionale con la clausola loss occurence (che è poi semplicemente quella dell’art. 1917 cc) ?.
Tante grazie.
Franco Dal Mas