
Il Milleproroghe (decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198) è stato convertito in legge (legge del 24 febbraio 2023, n. 14) ed è in Gazzetta. Con la conversione vengono rese effettive le modifiche previste durante l’analisi parlamentare.
Tra le novità introdotte ci sono le proroghe dei termini di adeguamento antincendio per le strutture sanitarie, le scuole, le università, i luoghi della cultura e le attività ricettive. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove scadenze.
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Strutture sanitarie
Si legge all’art. 2, comma 9-bis, che sono prorogati di tre anni i termini di adeguamento antincendio per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento (previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015) e che, per cause di forza maggiore legate dall’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
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Scuole e asili nido
All’art.5, comma 5, viene indicata la proroga al 31 dicembre 2024, per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali non si sia ancora provveduto al già citato adeguamento.
Per gli asili nido, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio viene posticipato al 31 dicembre 2024.
Con l’articolo 5, comma 6, viene inoltre eliminato il termine del 31 dicembre 2021 (già scaduto) entro il quale il Ministero dell’Interno e quello dell’Istruzione e del merito avrebbero dovuto emanare un decreto interministeriale che avrebbe dovuto definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento.
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Università, istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali
Proroga anche per gli istituti, i luoghi della cultura e le sedi del Ministero per i beni e le attività culturali. Per tali strutture è previsto l’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi non oltre il 31 dicembre 2024.
Per quanto riguarda gli edifici, i locali e le strutture delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy, la proroga è fissata al 31 dicembre 2024.
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Strutture turistico-ricettive
All’articolo 12 bis viene previsto un rinvio, del termine di adeguamento antincendio, al 31 dicembre 2024 per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per le quali sia stata presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.
Condizione necessaria per godere della proroga è che le strutture devono essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal decreto 16 marzo 2012.
Limitatamente ai rifugi alpini, viene inoltre prorogato il termine di adeguamento al 31 dicembre 2023 relativo prima fase prevista dal decreto del 3 marzo 2014.
>> Scarica il testo coordinato del Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022 <<
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