
Pubblicato in Gazzetta (GU n.36 del 13 febbraio 2023) il Decreto del 12 gennaio 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – MASE – che stabilisce i criteri e la modalità di concessione di benefici a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultrafast da realizzare nei centri urbani.
Gli incentivi sono a fondo perduto e rientrano nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR. L’obiettivo è quello di realizzare nei centri urbani almeno 7.500 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.
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Tali incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche (o incentivi qualificabili come aiuti di Stato) destinate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica come quelle oggetto del decreto.
Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 359.943.750 euro e sono ripartite annualmente come di seguito:
- anno 2023: 149.352.660 euro;
- anno 2024: 143.017.650 euro;
- anno 2025: 67.573.440 euro.
Nel provvedimento normativo viene indicato che le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione. Inoltre, i beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità.
Vediamo nel dettaglio chi sono i beneficiari, i progetti e le spese ammissibili.
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Bonus infrastrutture ricarica veicoli elettrici: i beneficiari
All’art. 5 del decreto vengono indicati i beneficiari delle agevolazioni che sono le imprese o gli RTI – raggruppamenti temporanei di impresa – che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica e i criteri di selezione sono indicati al Titolo II del decreto in oggetto (articoli 9 e 10).
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Progetti e spese ammissibili
Nel decreto viene poi specificato che sono ammissibili al beneficio i progetti avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio. Per data di avvio si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti.
Le spese coperte dall’incentivo sono quelle sostenute per:
- l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all’istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura di ricarica;
- la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza e i collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica.
Non rientrano nell’incentivo:
- i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
- le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi di affitto, la locazione e la servitù;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
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Come accedere all’incentivo
Il soggetto gestore è il soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR.
Entro trenta giorni a partire dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi, quindi gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento.
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Foto:iStock.com/Marcus Lindstrom