Ecobonus. Nessuna pace fiscale per la mancata comunicazione di fine lavori all’ENEA

Nessuna sanatoria per chi ha omesso di inviare la comunicazione all’ENEA per usufruire dell’Ecobonus. Resta, invece, la possibilità di mettersi in regola prima dell’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno nel quale si chiede la detrazione

Lisa De Simone 02/02/23
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Sanatoria per gli errori formali ad ampio raggio, ma nessuna possibilità di ricorrere alla pace fiscale per chi ha omesso di inviare la comunicazione all’ENEA per usufruire dell’Ecobonus.

Alla luce della sentenza della Cassazione 34151 (novembre 2022), l’Agenzia delle entrate esclude la possibilità di ricorrere oggi alla sanatoria, che viene espressamente esclusa per questo tipo di errori formali. Resta la possibilità di mettersi in regola solo prima dell’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno nel quale si chiede la detrazione.

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Confermato invece che la mancata comunicazione all’ENEA degli interventi di risparmio energetico per i quali si chiede la detrazione per ristrutturazione come pure per Bonus Mobili relativamente agli elettrodomestici, non va sanata in quanto la comunicazione in sé di fatto non è obbligatoria.

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L’obbligo di comunicazione all’ENEA

A fare il punto sugli adempimenti è la circolare 2 del 27 gennaio 2023 dedicata alla pace fiscale. La possibilità di mettersi in regola con il Fisco è prevista dunque per una lunga lista di errori formali, ma non per la mancata comunicazione di fine lavori all’ENEA. Fin dall’entrata in vigore delle norme sull’Ecobunus, 1° gennaio 2007, questa costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione per le spese di riqualificazione energetica. In particolare è necessario trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, come chiarito dalle Entrate, coincide con il giorno del collaudo, ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, la data di fine dei lavori va ricavata dalla documentazione rilasciata dal soggetto che li ha eseguiti o dal tecnico che compila la scheda informativa.

Non è accettabile invece una semplice autocertificazione.

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La scadenza per i lavori a cavallo di più anni

Anche per i lavori eseguiti nell’arco di due anni e relativi al medesimo intervento, poi, la trasmissione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, a prescindere dal termine entro il quale sono state sostenute le spese per godere della detrazione.

Per cui, nel caso di lavori pagati nell’anno precedente e conclusi in quello in corso, è possibile comunque avere la detrazione per le spese pagate in acconto, ma poi occorre inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso il sito che raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati nell’anno in questione.

Fin qui le regole.

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La soluzione in caso di ritardi

Per venire incontro ai ritardatari, però, con la circolare 38 del 2012 l’Agenzia ha indicato la possibilità di sanare questa irregolarità utilizzando la procedura di remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), pagando quindi la relativa sanzione di 200 euro, e inviando poi la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al termine dei lavori.

Chi avesse dimenticato di farlo n passato, però, non può ricorrere oggi alla sanatoria con la conseguenza che la detrazioni non può più essere riconosciuta, a maggior ragione dopo la recente sentenza della Cassazione.

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No alla sanatoria

Nella sentenza 34151/2022 si legge infatti che “L’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.

Proprio per questo motivo l’Agenzia puntualizza che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali “per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile”.

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Comunicazione non necessaria per ristrutturazioni e bonus mobili

Nella circolare, infine, l’Agenzia ribadisce che restano confermati i chiarimenti resi con la risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E, con la quale è stato precisato, conformemente al parere del Ministero della sviluppo economico, che la trasmissione all’ENEA delle informazioni relative agli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,” seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

Lo stesso per l’acquisto di elettrodomestici agevolati con il Bonus Mobili. Quindi non rischia nulla e non deve preoccuparsi di nulla chi si dimentica o decide di non comunicare i dati all’ENEA.

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