Controsoffitto non strutturale rientra tra gli interventi detraibili?

La risposta è sì, ma non è scontata…difatti la questione posta dalla nostra lettrice relativamente alla detraibilità di alcuni interventi, definiti di manutenzione ordinaria, nell’ambito dell’edilizia libera è uno dei dubbi più frequenti

Lisa De Simone 13/01/23
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La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:

“Sono una Architetta e ho letto il vostro articolo “Edilizia libera: niente autorizzazione ma detrazione garantita”. L’ho trovato molto bene fatto e chiaro. Tuttavia ho un dubbio sulla parte finale: dove avete trovato sulla circolare la lista degli interventi detraibili? In ogni caso il mio dubbio è soprattutto sulla voce “realizzazione di controsoffitti non strutturali” che dichiarate “Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione”. Dove è scritto che i nuovi controsoffitti non strutturali sono manutenzione ordinaria e si possono detrarre (a meno che sia insieme ad altre opere di manutenzione straordinaria soggette a Cila)? È una informazione che mi serve per un caso e io non l’ho trovato da nessuna parte: né nella circolare che citate né nell’elenco delle opere della Guida della agenzia delle entrate. Nella letteratura letta, ho invece desunto il contrario che il controsoffitto è un’opera che se realizzata da sola non si detrarre perché di manutenzione ordinaria. Grazie”.

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La questione posta dalla nostra lettrice relativamente alla detraibilità di alcuni interventi definiti di manutenzione ordinaria nell’ambito dell’edilizia libera ma che dal punto di vista fiscale rientrano tra quelli detraibili in quanto vengono considerati di manutenzione straordinaria, è uno dei dubbi più frequenti, tanto è vero che la stessa Agenzia delle entrate ogni anno, nella circolare dedicata alla complicazione del modello 730 dedica ampio spazio alla questione.

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Manutenzione ordinaria e straordinaria, una distinzione che viene da lontano

Prima di esaminare l’elenco in dettaglio vale però la pena di risalire alle indicazioni che stanno alla base delle disposizioni in materia di detrazioni per interventi edilizi. L’origine della distinzione risale alla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici con la quale, in seguito alla prima entrata in vigore delle norme della legge 499/1997, venivano forniti chiarimenti in merito alle disposizioni riguardanti la detrazione spettante per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nella circolare, dunque, si legge questa indicazione: “La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell’immobile esistente”.

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La lista del 1998

Di seguito alla definizione la lista delle opere giudicate appunto detraibili sulla base di quanto appena indicato. A titolo esemplificativo – precisa la circolare – sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
  • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
  • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  • rifacimento vespai e scannafossi;
  • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
  • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
  • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico.

Fin qui la circolare di 25 anni fa. Ma attenzione, non si tratta affatto di un provvedimento datato.

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Le indicazioni della circolare 28/2022 delle Entrate

Se andiamo a pagina 31 della Circolare 28/2022, dedicata espressamente agli interventi di tipo edilizio sugli immobili per i quali sono previste le detrazioni fiscali, ritroviamo esattamente lo stesso elenco. Facile confrontarlo con la lista delle opere che rientrano nell’edilizia libera e vedere che di fatto coincidono con gli interventi che sono stati via via liberalizzati, senza per questo perdere i requisiti che li qualificano come manutenzione straordinaria.

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Controsoffitto solo estetico o anche utile?

Quanto allo specifico quesito, nell’articolo veniva dato per scontato che la realizzazione del controsoffitto non avesse solo una valenza estetica, ma piuttosto, come nella gran parte dei casi, fosse finalizzato anche a fornire uno spazio aggiuntivo utilizzabile come ripostiglio. E non c’è dubbio alcuno sul fatto che strutture di questi tipo rientrino a pieno titolo tra i “locali accessori alla residenza”, come peraltro espressamente definiti nell’ambito dei regolamenti edilizi comunali.

Quindi considerando che fin dal 1998 è stata ammessa la detrazione, nell’ambito della manutenzione straordinaria, di opere quali “realizzazione di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili”, anche questi interventi sono detraibili in quanto comportano una innovazione rispetto alla situazione preesistente.

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Foto:iStock.com/Kurgu128

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