Conversione Aiuti Quater, tutte le modifiche al Superbonus: riepilogo

Cambia il perimetro di applicazione della detrazione che viene invece confermata per gli interventi su immobili lesionati dai terremoti. Novità sul fronte cessione crediti

Lisa De Simone 12/01/23
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Superbonus 2023. Il decreto Aiuti-quater, convertito in legge, ha radicalmente cambiato il perimetro di applicazione della detrazione riducendo l’aliquota e limitando l’accesso alla detrazione in caso di immobili unifamiliari solo a quelli utilizzati come prima casa. E nonostante gli auspici ci sono stati solo interventi di impatto limitato sul fronte dello sblocco della cessione dei crediti.

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Ecco il panorama delle novità.

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Superbonus 110%, chi ne può ancora usufruire?

Il decreto Aiuti quater, in vigore dal 18 novembre 2022, ha ridotto l’aliquota del Superbonus al 90% salvando però alcuni casi. Il comma 894 della legge di Bilancio ha in parte modificato le regole per cui quest’anno continuano a beneficiare ancora della detrazione del 110%:

  • interventi condominiali per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera adottata entro il 24 novembre e Cilas presentata entro il 25 novembre;
  • interventi su immobili “assimilati” ai condomini (fabbricati con fino a quattro appartamenti di un unico proprietario o in comproprietà) Cilas presentata entro il 25 novembre 2022;
  • interventi condominiali per i quali l’approvazione dei lavori è avvenuta con delibera adottata entro il 18 novembre (cioè, prima dell’entrata in vigore dello stesso “decreto Aiuti quater”) e Cilas presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali entro il 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Per quel che riguarda gli interventi condominiali la data della delibera di approvazione dei lavori deve essere attestata da un’autocertificazione dell’amministratore o del condomino rappresentante nel caso dei minicondomini. La falsa autocertificazione è un reato penale punito con una sanzione fino a 10 mila euro e la reclusione da due a sei anni.

L’aliquota “piena” resta invece confermata per gli interventi su immobili lesionati dai terremoti.

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Le regole per le villette

Sul fronte degli immobili unifamiliari, invece, il 2023 si presenta così:

  • possono beneficiare dell’aliquota al 110% fino al 31 marzo 2023 tutti coloro che avevano lavori in corso e hanno centrato l’obbiettivo del 30% dell’intervento realizzato al 30 settembre 2022;
  • da gennaio 2023 per le villette e gli immobili funzionalmente autonomi potranno essere ammessi al Superbonus al 90% solo i titolari di diritto di proprietà o di diritti reale di godimento sull’unità immobiliare, a patto che si tratti di prima casa e che il proprietario abbia un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, calcolato sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater.

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Compensazione in dieci anni per i cessionari

Fin qui le regole per i lavori. Per quel che riguarda invece la questione della cessione del credito, il governo non ha fatto interventi drastici, ma solo piccole limature all’interno del decreto Aiuti-quater.

Con il comma 4 dell’articolo 9 del decreto è stato infatti stabilito che per i soli interventi di Superbonus i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista (cinque anni per le spese degli anni 2020 e 2021, quattro per quelle del 2022) previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. Resta comunque confermato che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per l’attuazione di queste norme è necessario un provvedimento delle Entrate atteso a breve, data la definitiva conversione in legge del decreto.

Le novità introdotte non cambiano nulla per i contribuenti che hanno effettuato lavori in quanto l’allungamento dei termini riguarda esclusivamente l’utilizzo del credito in compensazione, non quello della detrazione da usufruire direttamente.

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Più cessioni in banca

Il decreto Aiuti-quater, poi, ha introdotto la possibilità di effettuare non più solo due ma tre cessioni successive alla prima all’interno del sistema bancario. Si tratta chiaramente di una misura volta a creare nuovi spazi per acquisire nuovi crediti da parte degli istituti che avessero raggiunto il plafond per la compensazione. Sempre attiva poi la possibilità di cedere in qualunque momento i crediti ai propri correntisti titolari di partita IVA.

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Prestiti ponte per le imprese

Infine il decreto Aiuti-quater offre alle imprese in carenza di liquidità per l’impossibilità a cedere i crediti l’accesso alla garanzia della SACE per chiedere presti ponte e finanziamenti di qualunque altra tipologia, eventualmente utilizzando gli stessi crediti presenti nel proprio cassetto fiscale per aumentare l’importo della garanzia.

Questa opportunità, comunque, come espressamente indicato nel comma 4- quater dell’art. 9 del decreto, è riservata solo alle imprese che rientrano nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi di tipo edilizio ammessi al Superbonus, in riferimento ai soli crediti da Superbonus acquisiti entro la data del 25 novembre 2022.

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