Ok miniproroga presentazione CILAS per condomini (con limitazioni), nuovo schema cessione crediti e prestiti ponte

Sì alla presentazione CILAS fino al 31/12/2022 per ottenere il 110% anche per il 2023, ma solo per i condomini che hanno approvato le delibere entro il 18/11. Confermato l’aumento del numero di cessioni all’interno del sistema finanziario e prestiti ponte per le imprese in carenza di liquidità

Lisa De Simone 28/12/22
Scarica PDF Stampa
Sì alla presentazione della CILAS fino al 31 dicembre 2022 per ottenere il Superbonus al 110% anche per il 2023, ma solo per i condomini che hanno approvato le delibere di appalto dei lavori entro il 18 novembre e non sono riusciti a presentare il documento per motivi tecnici.

Per le delibere successive resta confermata la data del 25 novembre.

Per sbloccare la cessione del credito si conferma solo la possibilità di una cessione in più all’interno del sistema bancario, mentre le imprese che effettuano lavori di Superbonus avere prestiti agevolati con garanzia SACE per risolvere i problemi d liquidità. Queste le novità ultime novità che vengono dal Parlamento che sta esaminando decreto Aiuti-quater e legge di Bilancio per il 2023 (Aggiornamento: la Legge di Bilancio 2023 è ora approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale – legge 29 dicembre 2022 n. 197 >> qui il testo ufficiale e definitivo).

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Le novità per la CILAS

Come preannunciato nei giorni scorsi le novità per la CILAS sono confluite nella legge di Bilancio. Il testo fin qui circolato prevede di spostare in avanti solo il termine per i condomini veri e propri, ossia per gli edifici con più proprietari, a patto che la delibera con il via libera ai lavori sia stata approvata entro il 18 novembre, ossia entro la data di entrata in vigore del decreto Aiuti quater. In caso contrario resta come riferimento la data del 25 novembre.

Inoltre, per evitare l’approvazione di delibere retroattive la data dell’assemblea dovrà essere attestata con un’autocertificazione da parte dell’amministratore. La falsa autocertificazione è un reato penale che comporta fino a due anni di carcere.

Leggi anche Delibere condominiali e Superbonus: per il 110 occorre dichiarazione di atto notorio

Non cambia nulla, invece, in rifermento alle date di presentazione della CILAS per i proprietari unici, o in comproprietà, di edifici con un numero massimo di quattro appartamenti. In questo caso resta fissata la data limite del 25 novembre per evitare il ribasso al 90% dell’aliquota della detrazione.

Nessun ulteriore intervento per bloccare le cessioni

Per quel che riguarda invece le possibili soluzioni al problema del blocco delle cessioni dei crediti, il governo ha confermato la linea del rigore. A far testo in questo caso è l’emendamento approvato al decreto Aiuti quater, un testo che non sarà più modificato dato che il governo ha posto la questione di fiducia.

In questo testo è previsto l’aumento del numero di cessioni che possono essere effettuate all’interno del sistema finanziario regolamentato, che sale da due a tre. Una possibilità che punta a consentire agli intermediari finanziari di avere ulteriori spazi di manovra per acquistare nuovi crediti, e che vale anche per quelli acquistati in passato, ossia per i crediti per i quali è già stata effettuata la relativa comunicazione di cessione.

Cerchi una guida chiara sui Bonus Edilizi 2023?
Consigliamo Bonus Casa 2023: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia

Il nuovo schema per le cessioni

In base al nuovo schema per le cessioni, quindi:

  • la prima cessione – vale a dire quella effettuata dal contribuente che ha sostenuto la spesa o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura – è sempre libera, ossia può essere effettuata nei confronti di qualunque soggetto anche al di fuori del sistema  finanziario regolamentato;
  • possono poi essere effettuate all’interno del sistema finanziario un massimo di tre successive cessioni;
  • le banche hanno la possibilità di cedere in qualunque momento i crediti acquistati ai propri correntisti titolari di partita IVA;
  • i correntisti che acquistano i crediti potranno utilizzarli solo in compensazione.

Confermata inoltre la possibilità per chi ha acquistato i crediti comunicati alle Entrate entro il 31 ottobre scorso, di utilizzarli in compensazione fino a dieci rate, a prescindere dalla durata originaria della detrazione. Sarà però necessario per questo l’invio di una  specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Non perderti: Bonus Edilizi e SOA: dal 1° gennaio 2023 obbligo per lavori oltre i 516 mila euro

Prestiti ponte garantiti dalla SACE per imprese in carenza di liquidità

Infine per risolvere i problemi delle imprese in difficoltà per mancanza di liquidità, il decreto prevede che la SACE possa concedere garanzie alle società che stanno realizzando lavori di Superbonus, per ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma destinati a sopperire alle esigenze di liquidità.

Leggi anche: Superbonus e cessione crediti. Indagine CNA: circa 50 mila imprese in difficoltà

Potranno ottenere i prestiti solo le imprese con sede in Italia e con codici Ateco 41 e 43, ossia solo imprese di costruzione e di lavori edili specializzati. Per agevolare la concessione dei prestiti le imprese interessate potranno utilizzare anche l’ammontare dei crediti in portafoglio derivanti da interventi di Superbonus, come ulteriore forma di garanzia da prestare alle banche.

Secondo il testo infatti, l’entità dei crediti di imposta eventualmente maturati alla data del 25 novembre 2022 può essere considerata dalla banca ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento.

Hai già visitato la sezione Risorse Gratuite di Ediltecnico?
Qui trovi ebook e corsi online utili per la professione

Consigliamo

Suggeriamo anche

Questo e-book in pdf di 83 pagine:

Foto: iStock.com/aapsky

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento