Direzione lavori e incarico. Quando sono obbligatori preventivo e polizza assicurativa?

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma sulla disciplina che regola i rapporti tra il professionista ed il committente, sia pubblico sia privato, in materia di preventivo e polizza assicurativa per la responsabilità civile

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La legge 124/2017 (legge sulla concorrenza), entrata in vigore dal 29 agosto 2017, ha introdotto alcune modifiche e integrazioni alla disciplina che regola i rapporti tra il professionista ed il committente sia pubblico che privato in materia di preventivo e polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma, in questo articolo estratto dal volume Il Direttore dei Lavori di Marco Agliata, edito da Maggioli Editore.

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Preventivo

L’articolo 1, comma 150 della legge 124/2017 prescrive l’obbligo, per il professionista di fornire al proprio committente (quando l’incarico è affidato direttamente e al di fuori di una procedura di evidenza pubblica) un preventivo di massima delle prestazioni richieste prima della formalizzazione dell’incarico e l’avvio delle relative attività.

Il preventivo dovrà chiaramente indicare, in forma scritta o digitale, l’entità del compenso individuando anche con chiarezza le varie voci che lo compongono (onorario, spese, oneri fiscali) per assicurare la trasparenza e la leggibilità di tutte le informazioni contenute. Sebbene non ancora prescritto, il preventivo andrebbe completato dal curriculum vitae del professionista.

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Polizza assicurativa per responsabilità civile

Quanto specificato alla Parte II, punto 4 delle Linee guida ANAC n. 1/2018 chiarisce che la polizza per la responsabilità civile professionale, nel caso di contratti pubblici, resta obbligatoria per il progettista mentre per il direttore dei lavori non sussiste una condizione di obbligatorietà.

La polizza professionale di cui all’articolo 1, comma 150 della legge 124/2017 (legge sulla concorrenza) indica tra gli oneri del professionista prima dell’avvio dell’incarico, oltre il preventivo, anche la trasmissione al cliente della polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile come determinata nella legge 124/2017, articolo 1, comma 26. Tale polizza si riferisce, comunque, alla copertura relativa alle responsabilità connesse con la progettazione e deve prevedere un periodo di validità della copertura per le richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi alla scadenza della polizza.

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Copertura della spesa per la polizza professionale

L’articolo 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 pone a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione mentre prescrive che, nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze siano a carico dei soggetti stessi.

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Il Direttore dei lavori

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Redazione Tecnica

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