Superbonus unifamiliari solo a proprietari e usufruttuari: niente per comodatari, inquilini o familiari

La relazione illustrativa al decreto Aiuti quater contiene una precisazione: la detrazione è solo per proprietari e usufruttuari, non c’è possibilità di agevolazioni per comodatari e inquilini, ma nemmeno per i familiari conviventi del proprietario

Lisa De Simone 22/11/22
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Superbonus per le villette solo a proprietari e usufruttuari. Nessuna possibilità di dividere la detrazione con i familiari che pagano la spesa. Questa la precisazione contenuta nella relazione illustrativa al decreto Aiuti quater.

Le novità non riguardano comunque i lavori in corso nelle villette che usufruiscono della proroga al 2023 avendo già raggiunto il 30% dei lavori alla fine dello scorso mese di settembre. In questi caso il nuovo requisito “soggettivo” non si considera. Ecco tutte le novità.

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Inquilini e comodatari fuori dall’agevolazione dal prossimo anno

Attualmente ai fini del Superbonus si applicano le stesse regole previste per tutte le altre agevolazioni conosciute a fronte di lavori di tipo edilizio sugli immobili, vale a dire bonus casa ed ecobonus. Per questi la detrazione è riconosciuta a tutti i soggetti che vantano un diritto di proprietà o di utilizzo dell’immobile e che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nella lista dei titolari di diritti reali rientrano:

  • proprietario;
  • nudo proprietario;
  • usufruttuario;
  • titolare del diritto di abitazione.

Nel caso dei diritti di utilizzo ci sono invece:

  • titolare di un contratto di locazione;
  • titolare di un contratto di comodato.

Per inquilini e comodatari l’agevolazione è riconosciuta se il contratto è regolarmente registrato, e a fronte dello specifico consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In più la stessa agevolazione, come specificato anche dall’Agenzia delle entrate in riferimento al Superbonus, è riconosciuta anche ai familiari conviventi dei soggetti che sostengono le spese. Condizione indispensabile in questo caso è quella di risultare conviventi al momento di avvio dei lavori, anche se non è richiesto che la convivenza si mantenga successivamente.

Dal prossimo anno, invece, le regole cambiano, e chi non è proprietario è fuori dall’agevolazione.

Solo titolari di diritti di proprietà e prima casa

Nel caso delle villette, infatti, l’art. 9 del decreto Aiuti quater che interviene sul Superbonus (>> ne abbiamo parlato qui), stabilisce che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari e gli edifici funzionalmente autonomi “la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare”, che si tratti di immobile prima casa e siano rispettati i parametri di reddito, ossia il limite di un reddito di riferimento pari a 15.000 euro.

Leggi anche Quoziente familiare Superbonus: come si calcola

Com’è noto tra i diritti reali relativi agli appartamenti rientrano l’usufrutto e il diritto di abitazione. Nessuna possibilità di agevolazioni, dunque, per comodatari e inquilini, ma nemmeno per i familiari conviventi del proprietario. Quindi ad esempio il marito non potrà avere il Superbonus se la casa è intestata solo alla moglie e la moglie è incapiente. In queste situazioni l’unica via è quella della cessione del credito.

Niente bonus ai familiari non proprietari

A specificare espressamente l’esclusione dei familiari dal bonus è, come detto, la relazione illustrativa. Nel testo si legge infatti che questa limitazione è uno specifico requisito aggiuntivo di tipo “soggettivo” richiesto a partire dal prossimo anno, e che va inteso in maniera restrittiva, quindi senza prevedere la possibilità di dividere le spese con altri soggetti, come i conviventi.

Queste disposizioni, precisa lo stesso testo, non si applicano alle villette con lavori in corso, anche se le spese si riferiscono al 2023. Di conseguenza questi ultimi interventi “risultano agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad es. familiari conviventi)”.

Niente riferimento alla data di possesso

In compenso dal testo definitivo del decreto è scomparsa una postilla presente invece nelle bozze, che legava ad una data certa la presenza del diritto reale. Nel testo iniziale era previsto infatti che il Superbonus fosse riconosciuto solo a coloro che risultavano titolari di altri diritti reali sull’immobile alla date di entrata in vigore del decreto stesso. Ora questa frase è sparita. E non ci sono limiti neppure per quel che riguarda i diritti di proprietà.

Di conseguenza chi dovesse rientrare nel parametro del reddito di riferimento potrebbe ancora acquistare, oggi come oggi, una villetta da ristrutturare destinata a prima casa e usufruire del Superbonus. Oppure un convivente potrebbe diventare comproprietario a sua volta di qui a fine anno per poter poi sostenere le spese e attribuirsi la detrazione.

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