Proroga permesso di costruire: deve essere richiesta prima della scadenza

L’istanza di proroga del permesso di costruire deve essere presentata prima della scadenza del titolo: breve nota a una recente sentenza

Mario Petrulli 21/11/22
Scarica PDF Stampa

La proroga del permesso di costruire deve essere richiesta prima della scadenza del titolo edilizio: è quanto ribadito dal TAR Liguria, sez. II, nella sent. 10 novembre 2022, n. 943 (nel caso specifico, l’interessato aveva presentato istanza per la proroga dopo circa tre mesi l’avvenuta scadenza del titolo).

Si tratta di un principio che trova un palese riferimento normativo nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), il cui comma 2 precisa che, decorsi i termini di inizio e fine lavori, “il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”. Siamo dinanzi, perciò, ad un preciso onere in capo al titolare del permesso.

>>> Ti piacciono questi articoli? Ricevili direttamente

La sentenza segnalata conferma un consolidato orientamento, espresso in numerose occasioni dalla giurisprudenza; ad esempio:

  • il TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 29 aprile 2019 n. 2276, aveva già affermato che “è altresì indubitabile che la richiesta di proroga debba essere in ogni caso presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 05/11/2018, n.333, Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2018, n.2508, T.A.R. Valle d’Aosta, 18/04/2018, n.26) e ciò proprio in virtù del fatto che la decadenza del permesso di costruire costituisce un effetto automatico del trascorrere del tempo, la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art 15 D.P.R. 380/01”;
  • il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 12 novembre 2020 n. 1786, aveva espressamente ricordato che “L’art. 15 d.p.r. 380/2001 contempla, quale unico atto idoneo a impedire la decadenza del titolo, la proroga, che deve essere richiesta dal privato prima della scadenza dei termini del permesso medesimo (Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2020, n. 4179; Cons. Stato, Sez. IV, 25.3.2020, n. 2078).

L’onere di richiedere la proroga prima che il titolo edilizio venga a scadenza costituisce, a ben vedere, un portato necessario dell’assetto complessivo del sistema, posto che la decadenza matura automaticamente alla scadenza del termine. Ciò significa, quindi, che le cause che possono determinare una proroga non hanno operatività automatica[1] ma possono costituire oggetto di valutazione e di verifica in sede amministrativa solo su impulso dell’interessato.

Leggi infatti anche l’articolo La proroga del permesso di costruire non è automatica

Peraltro, in un’ottica di favor nei confronti del titolare del permesso di costruire, è stato anche affermato che “può fondatamente ritenersi che, in presenza di una tempestiva istanza di proroga che non contenga la puntuale indicazione dei fatti sopravvenuti non imputabili sulla base dei quali sia stata formulata la richiesta, nel caso in cui l’amministrazione sia comunque a conoscenza piena ed effettiva dei detti fatti, legittimamente la stessa possa provvedere a concedere la richiesta proroga del termine di ultimazione dei lavori edilizi[2].

Quindi, anche se l’indicazione degli elementi per la concessione della proroga può essere lacunosa o incompleta, la circostanza che la P.A. sia comunque a conoscenza di tali elementi è utile ai fine della concessione, sempre se presente la richiesta dell’interessato.

Tuttavia, nonostante l’orientamento consolidato, è stato affermato da altra giurisprudenza che qualora “l’amministrazione sia a conoscenza di eventi che hanno impedito al titolare della concessione edilizia di ultimare i lavori, la stessa non può adottare un provvedimento di decadenza della concessione, trovando applicazione, anche senza richiesta del concessionario, la proroga del termine per la ultimazione dei lavori per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione[3].

Leggi anche Decadenza permesso di costruire: recinzione, scavi e deposito attrezzi non bastano a evitarla

Si tratta di una posizione secondo noi non condivisibile perché palesemente in contrasto con il dato letterale dell’art. 15 comma 2 del T.U. Edilizia, chiarissimo nel prevedere una richiesta da parte dell’interessato anteriormente alla scadenza del termine originariamente previsto per l’ottenimento della proroga.

Conferma della necessità dell’istanza da parte dell’interessato deriva, inoltre:

  • dal comma 2-bis dell’art. 15 del T.U. Edilizia, introdotto dal D.L. n. 133/2014: la disposizione, infatti, reca un’ipotesi di proroga vincolata del permesso di costruire, prevedendo che “La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”; tuttavia, nonostante in tale fattispecie la proroga sia sempre dovuta, per espressa previsione di legge, la disposizione non prevede che essa operi automaticamente, ma stabilisce che debba essere comunque “accordata”, termine che, a nostro avviso, implica una richiesta da parte dell’interessato preventiva rispetto al provvedimento di riscontro favorevole della P.A.;
  • dalla proroga generalizzata biennale dei titoli edilizi prevista dal DL n. 69/2013, il cui art. 30, comma 3, richiedeva una “comunicazione del soggetto interessato” al fine di godere dell’agevolazione: anche in tale ipotesi, quindi, era richiesto un atto di impulso da parte dell’interessato, in mancanza del quale la proroga generalizzata non poteva operare.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

 

[1] TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 12 novembre 2020, n. 1786.

[2] TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, sent. 6 dicembre 2011, n. 9600.

[3] TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. 20 aprile 2010, n. 420, richiamando TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. 19 febbraio 2007, n. 560.

Immagine: iStock/BrianAJackson

Mario Petrulli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento