
La nostra esperta Lisa De Simone risponde alle domande poste dagli utenti sulle detrazioni fiscali in edilizia. Il quesito analizzato questa settimana è il seguente:
“Se alla fine del mese di marzo, l’Agenzia delle entrate a fronte di una mia domanda di agevolazione per l’installazione di un sistema di accumulo, mi comunicasse una agevolazione fiscale inferiore al 50 per cento che potrei ricevere dalla dichiarazione dei redditi col mod.730, come potrei comportarmi? Grazie.”
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Di seguito la risposta.
Il bonus nella legge di Bilancio
Il bonus per le batterie di accumulo è stato istituito con la legge di Bilancio per il 2022. Il comma 812 dell’art. 1 della legge stabilisce infatti che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”.
Il bonus, come precisato da decreto ministeriale attuativo, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le stesse spese, e verrà erogato a domanda.
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Ammontare del credito solo a consuntivo
La domanda va presentata dal 1° al 31 marzo 2023 sul modello già predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La percentuale del credito spettante sarà determinata dalle Entrate sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella legge di Bilancio e l’ammontare delle richieste.
Quello previsto è un meccanismo ben rodato e applicato più volte nel caso di spese che riguardano gli immobili. Tra gli ultimi interventi in questo ambito troviamo in particolare il credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio domestico dell’acqua del rubinetto, ossa il cosiddetto bonus acqua potabile.
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Com’è andata in passato
Per quanto riguarda il bonus acqua potabile, a conti fatti si è trattato di un vero successo. A fronte di una somma a disposizione pari a cinque milioni di euro per il 2021, infatti, le richieste hanno superato di gran lunga il plafond così che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un credito pari al 30,37 per cento della spesa. Una percentuale non eccessivamente elevata, ma considerando che altrimenti per questa tipologia di acquisti non sono previste agevolazioni fiscali, tutto sommato ci si può accontentare.
Nel caso del bonus per le battere di accumulo, invece, la situazione è diversa. Le spese per acquisto e posa in opere delle batterie, infatti, rientrano tra le spese detraibili al 50 per cento, e questo sia nel caso in cui vengano acquistate al momento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, sia che vengano aggiunte successivamente.
Di qui il dubbio del lettore: cosa fare se la percentuale di credito spettante è più bassa rispetto alla detrazione? Si può rinunciare e scegliere all’ultimo momento?
Vediamo che dicono le norme.
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Sì alla rinuncia ma solo entro il 31 marzo
Per prima cosa bisogna dire che rinunciare al credito d’imposta, una volta fatta la domanda, è possibile, ma solo prima che l’Agenzia effettui i conteggi. Come indicato nel provvedimento delle Entrate che ha dettato le regole, infatti, è possibile presentare la comunicazione di rinuncia al credito esclusivamente entro lo stesso termine previsto per la presentazione della richiesta, ossia entro il 31 marzo 2023.
Solo in questo modo, infatti, l’Agenzia potrà determinare la percentuale spettante. Quindi una volta ottenuto il credito non si potrà più optare per la detrazione dato che, come prevedono le norme, le due agevolazioni sono alternative.
!!! Segnaliamo un aggiornamento del 26 giugno 2023: la circolare Entrate 17/E cambia le carte in tavola. Si legge infatti che “il divieto di cumulo non vieta al contribuente, che abbia presentato istanza per l’accesso al credito d’imposta nei termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle, senza avervi poi espressamente rinunciato, di optare in sede di dichiarazione dei redditi per la detrazione, se ritenuta più favorevole” >> approfondisci con questo articolo !!!
I calcoli sulla convenienza
Chi ha dubbi sulla convenienza, dunque, dovrà necessariamente risolverli prima di fare domanda per il credito, considerando per prima cosa i termini di utilizzo. Il credito è immediatamente spendibile, in quanto può essere utilizzato per ridurre le imposte dovute nella prossima dichiarazione, e l’eventuale quota in avanzo potrà essere utilizzata nei periodi di imposta successivi. La detrazione fiscale, invece, può essere usufruita a rate nel corso di 10 anni.
In concreto ipotizzando una spesa di 8 mila euro e un bonus con percentuale al 30 per cento, con il credito d’imposta avremmo a disposizione 2.400 euro per ridurre l’IRPEF il prossimo anno. Con la detrazione al 50 per cento avremmo invece una rata di 400 euro per 10 anni.
Cosa conviene di più? Difficile dare una risposta valida in assoluto dato che a conti fatti si tratta di scegliere, per così dire, tra l’uovo oggi o la gallina domani.
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Foto:iStock.com/erhui1979
Complimenti signora Lisa,
finalmente un articolo serio e completo su questo bonus! Che mette in chiaro i requisiti per accedervi!
Una pletora di altri siti web fanno titoloni ingannevoli : ” BONUS BATTERIE PER TUTTI ! ” e non nego che stavo per compilare la domanda, se non fosse che qualche cosa non mi tornava. Così leggendo il decreto e trovo:
” art.3 comma 3 3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non e’ cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.”
Mica una cosa da poco! La stragrande maggioranza delle persone ha usato bonus edilizi per fare questi interventi.
Spero che molti sappiano anche della non cumulabilità.
un saluto e grazie ancora per la sua professionalità
La ringrazio dei complimenti.
L’impegno di questa rubrica, e di tutta la testata, è proprio quello di fornire indicazioni precise sulla base dei testi di legge in modo da poter essere un supporto operativo valido ed affidabile.
Cordiali saluti
Lisa De Simone
Faccio i complimenti per l’esaustività dell’articolo.
In riferimento al commento precedente però vorrei precisare che il problema non è la non cumulabilità con altre agevolazioni ma la possibilità di scegliere tra due agevolazioni ben definite e certe nel beneficio finale.
A mio parere pare anche incostituzionale la non possibilità di rinunciare dopo la scadenza del 31 Marzo al credito d’imposta una volta nota la percentuale del beneficio. Ovvero se non ho ancora utilizzato del credito d’imposta un soggetto può sempre rincunciarci e optare per la detrazione del 50% in dieci anni oppure per nulla.
Pertanto non si può vincolare un soggetto a un beneficio concesso, la rinuncia è sempre ammessa a qualsiasi titiolo!
Cosa ne pensa la dottoressa Lisa de Simone?
Un’altra domanda che vorrei porgere alla dottoressa è questa: Il credito d’imposta puà essere solo compensato verticalmente con irpef da una persona fisica? Non può essere compensato con altre imposte come TARI/TASI, contributi, ecc. ?
Grazie
Buongiorno, segnaliamo questo nuovo articolo sulla novità contenuta nella nuova circolare Entrate 17/E del 26 giugno 2023: https://www.ediltecnico.it/114175/bonus-batterie-accumulo-possibile-rinunciare-credito-se-detrazione-piu-conveniente/
Salve ho presentato una richiesta di rimborso per bonus accumulo a marzo con una fattura di 13000€
Ho fatto un impianto nuovo spendendo (5000 pannelli + 13000€ accumulo)
Sulla parte accumulo ho fatto la richiesta di bonus e non mi rimborsano manco il 10%
1189€ risposta stamattina dell’agenzia delle entrate.
Secondo voi è normale perdere più di 5000€ di detrazioni?
Come posso procedere se il sito non mi fa fare la richiesta di rinuncia?
Buongiorno, segnaliamo questo nuovo articolo sulla novità contenuta nella nuova circolare Entrate 17/E del 26 giugno 2023: https://www.ediltecnico.it/114175/bonus-batterie-accumulo-possibile-rinunciare-credito-se-detrazione-piu-conveniente/
Gentilissima Dottoressa De Simone, ritengo di essere leso nei miei diritti di cittadino cioè di scegliere l’agevolazione più congrua alla mia posizione fiscale una volta determinati esattamente i valori. La rinuncia al credito di imposta per le spese per l’accumulo da effettuare entro il 30 marzo 2023 non era supportata da alcuna informazione in mio possesso, precisamente numero delle domande o l’entità delle richieste, pertanto la scelta era basata sul nulla. Questo credito di imposta doveva essere gestito in maniera diversa in quanto era alternativo alla detrazione fiscale. Inoltre mi chiedo le somme che non saranno utilizzate per mille motivi (documentazione non congrua ecc,) che fine faranno? Verranno riparametrate tra gli altri contribuenti? Resto in attesa di un Suo commento. Cordialmente
Buongiorno, segnaliamo questo nuovo articolo sulla novità contenuta nella nuova circolare Entrate 17/E del 26 giugno 2023: https://www.ediltecnico.it/114175/bonus-batterie-accumulo-possibile-rinunciare-credito-se-detrazione-piu-conveniente/
Mi associo associo al commento di Emanuele Schirinzi sia per i complimenti alla redazione sia per la precisazione del meccanismo incostituzionale dell’assegnazione del bonus, accettare alla ceca qualcosa senza poter optare (certamente non usufruendo del credito d’imposta) per un sistema più favorevole come quello delle detrazioni in 10 anni del 50% della spesa sostenuta, mi sembra veramente penalizzante per non voler usare altri termini. Chiedo alla redazione se nel caso io volessi aderire alle detrazioni non utilizzando il credito ottenuto a che cosa andrei incontro, Grazie.
Buongiorno, segnaliamo questo nuovo articolo sulla novità contenuta nella nuova circolare Entrate 17/E del 26 giugno 2023: https://www.ediltecnico.it/114175/bonus-batterie-accumulo-possibile-rinunciare-credito-se-detrazione-piu-conveniente/
Buongiorno, ho aperto il nuovo 730 precompilato e tra le note sono stato avvisato che ho chiesto e mi è stato riconosciuto il bonus accumulatore che non era stato inserito nel precompilato e che lo facessi non potrei utilizzare la detrazione del 50% anch’essa non inserita in automatico. Sembrerebbe che io abbia la possibilità di scegliere quale detrazione applicare.
Buongiorno Aurelio, alla nostra autrice Lisa De Simone risulta che, se anche non usa il credito, non potrà avere la detrazione, dato che il credito le era stato riconosciuto e non era previsto che si potesse scegliere, ma è ora in attesa di un chiarimento direttamente da Entrate. La aggiorniamo. Un saluto e a presto, la redazione
Buongiorno, segnaliamo questo nuovo articolo sulla novità contenuta nella nuova circolare Entrate 17/E del 26 giugno 2023: https://www.ediltecnico.it/114175/bonus-batterie-accumulo-possibile-rinunciare-credito-se-detrazione-piu-conveniente/