Il Piano Casa Lazio contrasta le norme statali, il Governo lo impugna

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I guai per la Regione Lazio non finiscono mai. Dopo lo scandalo che ha travolto la Giunta Polverini nelle scorse settimane, alla fine il Governo ha confermato anche i dubbi sul Piano Casa (leggi anche Dimissioni Polverini, cosa resterà del Piano Casa Lazio). Le modifiche al Piano Casa della Regione Lazio contengono alcune disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio. Questo il motivo per cui il Governo ha deciso di impugnarle di fronte alla Corte costituzionale.

Leggi anche Piano casa Lazio, l’Inu spera nell’impugnazione del Governo.

La legge in questione è la l.r. 12 del 6 agosto 2012, intervenuta sulla normativa già approvata per correggere disposizioni sulle quali il ministero dei Beni culturali aveva già eccepito. Il Governo non ha ritenuto sufficienti le modifiche. In discussione è stato messo l’articolo 1.

La norma introdotta dall’articolo 1 al comma 7 (“Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dimesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale”), che consente cambi a uso non residenziale con interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, è in contrasto con quanto previsto all’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 che nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici consente solo gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo. Ha dichiarato il Governo: “La definizione degli interventi edilizi realizzabili in assenza di strumenti urbanistici effettuata dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un principio fondamentale della materia del governo delle regioni, in relazione al quale le leggi regionali possono introdurre unicamente limiti più restrittivi”.

Al comma 11, i programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale, il CdM sostiene che le ultime modifiche alla legge regionale continuano ad attribuire a tali programmi compiti che il Codice dei beni culturali assegna in via esclusiva alla pianificazione paesaggistica. Il comma 11 è in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).
La lettera c) del comma 11, che riscrive l’articolo 7, comma 3, lettera b) della l.r. n. 21/2009 è peggiorativa rispetto al testo precedente nella parte in cui sostituisce alle parole “aree esterne a quelle vincolate” le parole “aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”. La nuova formulazione non è chiara. La norma consente la delocalizzazione, rispetto alla fascia costiera tutelata, di volumetrie già esistenti (con un premio di cubatura sino al 50% in più) “entro ambiti connotati in termini assai generici e impropri”, afferma il Governo.
La disposizione alla lettera d) del comma 11 è invasiva della potestà legislativa esclusiva statale. Introduce infatti una procedura speciale e innovativa di adozione dei programmi integrati di riqualificazione urbana d’intesa con il Ministero, ma prescinde tuttavia dalla previa approvazione definitiva del piano paesaggistico congiunto, condizione necessaria vi sia un adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 19, richiamando l’art. 18 della l.r. 24/1998, sembra prevedere che nelle zone di massima protezione siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico. La disposizione contrasta con il principio della prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione (previsto dal codice dei beni culturali) ed espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Redazione Tecnica

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