Pagamento oneri concessori, la prescrizione dell’obbligazione

Due recenti sentenze hanno ribadito che vale l’ordinario termine di prescrizione decennale dal rilascio del titolo edilizio. Il dirigente dell’ufficio tecnico di riferimento ha responsabilità?

Mario Petrulli 19/10/22
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La recente sent. 26 settembre 2022, n. 2459, del TAR Campania, Salerno, sez. II, ha ribadito il principio generale in materia di prescrizione dell’obbligazione di pagamento degli oneri concessori[1]: confermando un granitico orientamento in materia, i giudici hanno ribadito che vale l’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946[2] cod. civ., decorrente dal suo fatto costitutivo, ossia dal rilascio del titolo edilizio.

L’Adunanza Plenaria n. 12/2018 del Consiglio di Stato ha individuato il dies a quo, di azionabilità del credito comunale per oneri di urbanizzazione dalla data in cui questo diritto può essere fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione, poiché è da tale momento che l’amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.); tale termine vale per il credito relativo agli oneri di urbanizzazione, mentre la decorrenza del termine prescrizionale dai sessanta giorni successivi alla data di ultimazione delle opere vale in relazione ai crediti concernenti il costo di costruzione[3].

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Prescrizione pagamento oneri concessori, due casi

Nel caso specifico affrontato dai giudici salernitani, in applicazione di tale principio, è stato affermato che, in assenza di atti interruttivi, è prescritta l’obbligazione in discorso relativa ad un permesso di costruire rilasciato nel 1990 e la cui richiesta di pagamento è stata comunicata nel 2002.

Similmente, il TAR Campania, Napoli, sez, VIII, nella sent. 8 luglio 2022, n. 4610, ha affermato che, conseguentemente, vi è prescrizione dinanzi ad un titolo edilizio rilasciato nel 2007 e per il quale solo nel 2019, ossia oltre 10 anni dopo, il Comune ha quantificato e richiesto gli oneri di urbanizzazione.

Il termine di prescrizione, inoltre, può essere interrotto anche a seguito dell’adempimento parziale del debito avvenuto tramite il pagamento dei secondi e terzi ratei degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, circostanza che vale anche a riconoscere il debito nel suo complesso[4].

Responsabilità del dirigente dell’Ufficio Tecnico

Un aspetto non secondario della problematica riguarda la responsabilità del dirigente dell’ufficio tecnico comunale: ed infatti, non vi sono dubbi sul fatto che rientra tra i compiti del dirigente, ex art. 107 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), anche quello di evitare la prescrizione degli importi dovuti in relazione al rilascio dei titoli edilizi; conseguentemente, è passibile di responsabilità erariale il dirigente che, proprio in ragione della prescrizione del credito relativo agli oneri concessori (e alle relative sanzioni per il ritardo) a lui imputabile, ha causato un danno alle casse dell’ente locale[5].

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

[1] Art. 16 (L) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire

  1. Salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
  2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

[omissis]

  1. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

[omissis]

[2]Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 28 gennaio 2021, n. 260; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. 6 giugno 2017, n. 1303.

[4] TAR Sardegna, sez. I, sent. 31 agosto 2021, n. 629.

[5] Cfr., ad esempio, Corte dei conti, sez. giurisd. Lazio, sent. n. 302/2016. Nel caso specifico, la Corte ha condannato:

  • il dirigente del settore edilizia privata e urbanistica, in quanto “ha mancato di esercitare qualsiasi funzione propulsiva in ordine alla corretta gestione delle pratiche relative agli oneri concessori, tanto per quanto concerne a) la determinazione degli stessi, che per b) la vigilanza sugli atti di riscossione, in questo contesto, considerate le funzioni dirigenziali esercitate e i poteri ad esse connesse, alla condotta antidoverosa della convenuta deve essere ricondotta una maggiore efficienza nella causazione del danno”;
  • il coordinatore dell’ufficio per la gestione e il controllo dei versamenti relativi agli oneri concessori e atti fideiussori, che “ha parimenti dimostrato assoluto disinteresse nella verifica delle attività degli impiegati sottoposti,  agevolando il massimo lassismo nell’amministrazione comunale;
  • un impiegato a cui erano state affidate “precise responsabilità nell’Ufficio recuperi e oneri, connesse alla riscossione degli oneri di costruzione e dei relativi accessori (con conseguenti compiti di quantificazione e irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di escussione delle polizze fideiussorie per morosità)” ed il suo coadiuvatore.

Immagine: iStock/baona

Mario Petrulli

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